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Permessi brevi: quali regole?

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A volte capita che un insegnante debba ricorrere all’istituto del permesso breve per assolvere ad esigenze di carattere personale da espletare durante le ore di attività scolastiche.
Il permesso breve è una vera e propria ancora di salvezza per molti docenti che, oltre i tre giorni di permessi personali ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola e le sei giornate di ferie richieste, ma non sempre concesse dal dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 13 comma 9 del succitato contratto, non hanno altro modo di assentarsi da scuola in periodo di attività didattiche per esigenze personali.
Molti docenti preferiscono utilizzare il permesso breve, piuttosto che una giornata di ferie, in quanto viene quasi sempre concesso e non crea particolari disagi all’organizzazione della giornata scolastica.
Quante ore spettano di permesso breve in un anno scolastico ad ogni docente? Incominciamo con il dire che il permesso breve spetta a tutti i docenti, sia che essi siano con contratto a tempo determinato, indeterminato, con orario intero o in stato di part time, o ancora impiegati su spezzone.
Il numero di ore di permessi breve è commisurato al numero di ore settimanali d’ insegnamento (art. 16 comma 2 del CCNL).
Questo significa che se un docente svolge 18 ore settimanali d’insegnamento, ha diritto in un anno scolastico a 18 ore di permessi brevi. Bisogna sottolineare che il permesso breve non può eccedere mai la metà dell’orario giornaliero del docente e non può superare le due ore giornaliere. Questo significa che se un docente in una data giornata svolge tre ore di servizio, non può fruire più di un’ora di permesso breve, mentre se è impegnato per 4 o 5 ore di servizio, può richiedere fino al massimo di 2 ore di permesso breve. Bisogna anche sapere che queste ore di permesso sono prestate dall’Amministrazione al lavoratore che, entro i due mesi lavorativi successivi, dovrà restituirle alla scuola in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio della stessa scuola. Qual è la norma che regola il recupero del permesso breve?
Si tratta di una norma contrattuale ed in particolare l’art. 16 comma 3 del CCNL scuola. In questo comma è scritto: “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”.
È importante sapere che c’è l’obbligo contrattuale che impone, per il recupero di queste ore, la priorità di svolgerle nella stessa classe dove non sono state effettuate per effetto della fruizione dello stesso permesso breve. In buona sostanza se un docente chiede un permesso breve di 2 ore che avrebbe dovuto svolgere in una ipotetica classe “seconda A” , questa classe ha priorità nel recupero di queste ore, in modo da recuperare sul piano didattico le ore perse. Una norma giustissima ma troppo spesso disattesa, soprattutto da parte dell’Amministrazione, che non pianifica a dovere il recupero di queste ore.
Un’altra norma contrattuale che attiene al recupero delle ore fruite per permesso breve è quella che prevede, nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, una trattenuta stipendiale di una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.