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Permessi per motivi personali e familiari, gli ATA possono fruirli a frazioni inferiori all’ora?

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L’art. 31 del CCNL 2018 prevede per il personale ATA il diritto a fruire, a domanda, di 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

I permessi orari retribuiti:

  • a) non riducono le ferie;
  • b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
  • c) sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
  • d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
  • e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
  • f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Con riferimento all’espressione riportata alla lettera b) “non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora”, l’ARAN ha chiarito che le parti hanno inteso introdurre una specifica disciplina per quanto riguarda le modalità applicative dei permessi, stabilendo che non è consentito l’utilizzo per “frazione di ora”, intendendo con tale locuzione che la fruizione degli stessi non può avvenire per un arco temporale inferiore ad una sola ora.

Il suddetto limite è circoscritto alla prima ora, per cui il dipendente non potrà fruire di tali permessi per 20 o anche per 50 minuti, mentre è possibile che il permesso sia utilizzato per frazioni superiori alla prima ora (un’ora e 15, un’ora e trenta, due ore e venti, ecc.).

Da ciò consegue che il dipendente dovrà richiedere il permesso almeno per un’ora e, nel caso in cui lo stesso si assenti per un arco temporale inferiore all’ora, l’incidenza sul monte ore annuo sarà sempre di un’ora.

Infatti, la clausola in esame è anche connessa all’esigenza di evitare una eccessiva frammentazione dei permessi, che potrebbe essere determinata, nella fase applicativa, da un utilizzo dell’istituto periodico o frequente, anche se temporalmente circoscritto nella durata.