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Permessi retribuiti per motivi sindacali

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Ai Dirigenti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire, nel limite del monte ore spettante a ciascuna, di permessi sindacali giornalieri e orari per:

  • l’espletamento del loro mandato;
  • partecipazione a trattative sindacali;
  • partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

La previsione è contenuta negli artt.8-9-10 del CCNQ 7/8/98, ed è stata recentemente riepilogata dal Miur con la nota 36384/2014.

Tali permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l’anno scolastico.

Fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell’anno scolastico, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, nella singola istituzione scolastica il cumulo dei permessi può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (CCNQ 18/12/2002, art.6).

Nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all’orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura di appartenenza del dipendente. Per tale ragione è necessario avvertire preventivamente il dirigente responsabile della struttura.

Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell’associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell’assenza e della relativa durata, l’esatta imputazione dell’assenza medesima, specificando chiaramente se si tratta di permesso per espletamento del mandato (riconducibile all’art. 10 CCNQ 7/8/98) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (ai sensi dell’art. 11 CCNQ 7/8/98).

Con riferimento ai dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale, il comma 8 dell’art.7 del CCNQ 7/8/98 precisa che i citati dirigenti “non possono usufruire di permessi previsti dagli art.8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mese”.

Se le OO.SS. avessero già usufruito dal 1° settembre 2014 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31/8/2015.