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Permessi studio (150 ore): per l’anno 2023 domande entro il 15 novembre. Il caso delle Università telematiche

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Ci stiamo avvicinando al 15 novembre, scadenza solita per la presentazione delle domande per chiedere di fruire dei permessi studio per il prossimo anno solare. Bisogna tenere tuttavia presente che alcuni USR potrebbero prevedere delle scadenze diverse, quindi è bene consultare i siti di rriferimento.

Le regole nei Contratti regionali

Sono i singoli contratti integrativi regionali a stabilire le modalità di fruizione dei permessi e i criteri di priorità nell’accoglimento delle istanze, quindi anche in questo caso è opportuno visionare il C.I.R. di riferimento anche per quanto riguarda i corsi per i quali è ammessa la presentazione della domanda.

Validità della domanda

La domanda, valevole per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, può essere presentata da tutti i lavoratori della scuola, compreso il personale supplente, per il quale ovviamente i permessi saranno rapportati alla durata dell’incarico.

Normalmente, per il personale assunto dopo il 15 novembre con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, è prevista la possibilità di produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque entro e non oltre il 10 dicembre del corrente anno.

Fruizione dei permessi per il 2022

Il 31 dicembre 2022 è il termine ultimo per fruire dei permessi studio chi ha ottenuto l’autorizzazione per l’anno 2022. Per il 2023 dunque è necessario presentare nuovamente domanda, entro il 15 novembre.

Il caso delle Università telematiche

Per fruire dei permessi studio agli iscritti alle Università telematiche è necessaria la certificazione di presenza.

Lo ha precisato nel 2020 il Dipartimento della funzione pubblica con un proprio parere, richiamando un orientamento applicativo ARAN nel quale è chiarito che la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio e dei permessi per la partecipazione agli esami deve avvenire nel rispetto delle condizioni espressamente richieste dalle clausole contrattuali. Quindi, secondo gli orientamenti formulati dall’Aran, potrebbe ammettersi la fruizione dei permessi “nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare comunque tutta la documentazione prescritta per la generalità dei lavoratori per i corsi di studio non telematici ed in particolare un certificato dell’università che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente, in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative … in particolare, dovrebbe essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva e può seguire le lezioni.”

In tal senso, risulta pertanto indispensabile, ai fini del conseguimento del beneficio in questione, che il dipendente fornisca elementi di certezza sulla possibilità di ottenere, da parte dell’Università telematica, la certificazione idonea nei termini sopra rappresentati. Conseguentemente, sarà cura delle Università, che somministrano corsi in modalità telematica, dotarsi degli strumenti necessari atti a certificare che lo studente risulti collegato personalmente in determinati orari per seguire le lezioni. Ciò al fine di consentire al datore di lavoro di verificare la regolare frequenza da parte del dipendente sia in ordine all’orario che all’identità di colui che ha effettuato il collegamento.

Sul punto una sentenza emessa dal Tribunale di Monza del 22/07/2020 ha confermato quanto segue: “…i permessi studio possono essere utilizzati solo per la frequenza dei corsi e per sostenere gli esami che si svolgono in concomitanza con l’orario di lavoro..”; …dunque per richiedere ed ottenere questi permessi studio è necessario il rilascio di un attestato di frequenza che certifichi la presenza al corso o all’esame durante l’orario lavorativo..”