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Studentessa con DSA, la didattica personalizzata supporta lo studio ma non garantisce la promozione in presenza di gravi insufficienze

Gli strumenti compensativi e dispensativi previsti per gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono fondamentali per garantire le pari opportunità nello studio, ma non costituiscono una garanzia automatica di promozione in presenza di gravi insufficienze. A stabilirlo è la sentenza n. 365/2026 del TAR Umbria (Sezione Prima), pubblicata il 4 settembre 2026, che ha respinto integralmente il ricorso presentato dai genitori di una studentessa iscritta al Liceo delle Scienze Umane contro la mancata ammissione alla classe terza.

Il caso e le contestazioni della famiglia

La vicenda riguarda un’alunna che, al termine dell’anno scolastico 2025/2026, ha riportato quattro valutazioni insufficienti negli scrutini finali: 3 in matematica, 4 in lingua e cultura latina, 5 in lingua e cultura straniera e 5 in diritto ed economia. A fronte della decisione del Consiglio di Classe di non ammetterla all’anno successivo, la famiglia aveva adito la giustizia amministrativa chiedendo l’annullamento del verbale di non ammissione.

A sostegno del ricorso, la famiglia ha evidenziato come la studentessa fosse affetta da un disturbo specifico dell’apprendimento con compromissione del calcolo (discalculia) e disturbo di apprendimento non verbale, certificato dalla Neuropsichiatra infantile. I genitori lamentavano la tardiva redazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) – formalizzato soltanto a maggio 2026 –, la mancata o incompleta applicazione delle misure dispensative e compensative in alcune materie (come il latino), oltre alla presunta carenza di adeguate comunicazioni preventive sul rendimento scolastico e all’omessa attivazione di efficaci interventi di recupero.

La promozione richiede il raggiungimento delle competenze minime

I magistrati amministrativi hanno ritenuto infondate le doglianze della famiglia, confermando la legittimità della decisione presa dall’istituto scolastico. Nella motivazione della sentenza, il Collegio ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato: la normativa a tutela degli alunni con DSA stabilisce il diritto a una didattica personalizzata e all’uso di strumenti adeguati, ma non prevede un regime differenziato nei criteri di ammissione alla classe successiva.

Secondo il TAR, tutti gli studenti devono conseguire gli obiettivi minimi di apprendimento per poter proseguire gli studi con profitto. In tale prospettiva, la mancata ammissione non ha un carattere punitivo, bensì una finalità educativa e formativa, orientata a consentire allo studente di colmare le lacune prima di affrontare il percorso successivo.

In particolare, la sentenza ha evidenziato i seguenti punti chiave:

  • Tempistica del PDP: la redazione del piano a maggio 2026 non è stata frutto di una condotta dilatoria della scuola, dato che la certificazione medica è stata consegnata all’istituto soltanto nel mese di aprile 2026, a anno scolastico ormai avanzato.
  • Incidenza del disturbo sulle materie: le fragilità dell’alunna riguardavano in modo specifico l’area del calcolo, mentre le insufficienze sono emerse anche in discipline umanistiche (come il latino, in cui il voto è rimasto pari a 4 sia nel primo trimestre sia allo scrutinio finale), su cui il disturbo non incideva direttamente.
  • Gravità delle insufficienze: la presenza di due insufficienze gravi in materie fondamentali (matematica e latino), unitamente ad altre due valutazioni insufficienti, è stata ritenuta sufficiente a giustificare il giudizio del Consiglio di Classe sull’impossibilità di frequentare con profitto la classe terza.
  • Obblighi di comunicazione e corsi di recupero: il TAR ha ricordato che eventuali carenze nell’informazione ai genitori o nella gestione dei corsi di recupero non annullano automaticamente il giudizio di bocciatura, che resta ancorato al riscontro oggettivo del mancato raggiungimento della preparazione minima richiesta.

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria ha quindi respinto il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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