Gli strumenti compensativi e dispensativi previsti per gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono fondamentali per garantire le pari opportunità nello studio, ma non costituiscono una garanzia automatica di promozione in presenza di gravi insufficienze. A stabilirlo è la sentenza n. 365/2026 del TAR Umbria (Sezione Prima), pubblicata il 4 settembre 2026, che ha respinto integralmente il ricorso presentato dai genitori di una studentessa iscritta al Liceo delle Scienze Umane contro la mancata ammissione alla classe terza.
La vicenda riguarda un’alunna che, al termine dell’anno scolastico 2025/2026, ha riportato quattro valutazioni insufficienti negli scrutini finali: 3 in matematica, 4 in lingua e cultura latina, 5 in lingua e cultura straniera e 5 in diritto ed economia. A fronte della decisione del Consiglio di Classe di non ammetterla all’anno successivo, la famiglia aveva adito la giustizia amministrativa chiedendo l’annullamento del verbale di non ammissione.
A sostegno del ricorso, la famiglia ha evidenziato come la studentessa fosse affetta da un disturbo specifico dell’apprendimento con compromissione del calcolo (discalculia) e disturbo di apprendimento non verbale, certificato dalla Neuropsichiatra infantile. I genitori lamentavano la tardiva redazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) – formalizzato soltanto a maggio 2026 –, la mancata o incompleta applicazione delle misure dispensative e compensative in alcune materie (come il latino), oltre alla presunta carenza di adeguate comunicazioni preventive sul rendimento scolastico e all’omessa attivazione di efficaci interventi di recupero.
I magistrati amministrativi hanno ritenuto infondate le doglianze della famiglia, confermando la legittimità della decisione presa dall’istituto scolastico. Nella motivazione della sentenza, il Collegio ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato: la normativa a tutela degli alunni con DSA stabilisce il diritto a una didattica personalizzata e all’uso di strumenti adeguati, ma non prevede un regime differenziato nei criteri di ammissione alla classe successiva.
Secondo il TAR, tutti gli studenti devono conseguire gli obiettivi minimi di apprendimento per poter proseguire gli studi con profitto. In tale prospettiva, la mancata ammissione non ha un carattere punitivo, bensì una finalità educativa e formativa, orientata a consentire allo studente di colmare le lacune prima di affrontare il percorso successivo.
In particolare, la sentenza ha evidenziato i seguenti punti chiave:
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria ha quindi respinto il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.