Ai sensi dell’art. 145, commi 1 e 2, del CCNL comparto Scuola del 29 novembre 2007, il periodo svolto dal personale in posizione di distacco sindacale e di aspettativa sindacale non retribuita è valutabile anche ai fini della maturazione delle progressioni stipendiali.
È quanto ha previsto l’Ipotesi di Accordo relativo all’interpretazione autentica dell’art. 145 del CCNL del personale del comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 del 29 novembre 2007.
La sottoscrizione è avvenuta il giorno 22 gennaio 2026 alle ore 12:00 nel corso dell’incontro tra l’A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto.
L’art. 145, comma 1, ha previsto che “il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MPI [n.d.r. Ministero dell’Istruzione e del Merito] è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell’accesso al trattamento economico previsto dal Capo VIII”.
Lo stesso articolo, al comma 2, ha previsto che “il periodo di distacco o di aspettativa sindacale è considerato servizio effettivo ed è utile ai fini delle progressioni di cui agli articoli 77, 80 e 81 del CCNL del 24.09.2003”. Questi ultimi articoli disciplinano rispettivamente la progressione professionale, il compenso individuale accessorio per il personale ATA e la Retribuzione Professionale Docenti.
Le organizzazioni sindacali hanno presentato richiesta urgente di interpretazione autentica del sopracitato articolo 145.
In tale richiesta si è fatto presente che sussistono interpretazioni secondo cui la locuzione “con retribuzione a carico del MPI” escluderebbe dall’applicazione del comma 2 le aspettative sindacali attualmente utilizzate dal personale interessato in quanto aspettative non retribuite. Tali interpretazioni, secondo i sindacati, possono portare a provvedimenti difformi tra le amministrazioni e a possibili contenziosi.
La richiesta è quindi quella di sottoporre il personale in posizione di aspettativa sindacale non retribuita al disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 145 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007. Da qui la formulazione dell’interpretazione autentica che ha portato alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo.
L’IPOTESI DI ACCORDO