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Prescrizione contributi Inps, fare attenzione al proprio estratto conto

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I segretari generali di CGIL, CISL, UIL hanno chiesto un incontro all’INPS nazionale e al Ministero dell’Istruzione, per trovare una soluzione alle difficoltà derivate dall’affidamento all’INPS dell’accertamento del diritto a pensione per il personale della scuola e dell’AFAM, sulla base dei dati presenti nel conto assicurativo.

In questi mesi tra le varie sedi INPS e gli Uffici scolastici territoriali e le istituzioni AFAM si sono verificati una serie di ritardi e un rimpallo di comunicazioni rispetto ai versamenti di contribuzione, alla presunta mancanza di domande di riscatto o computo o addirittura di contribuzione relativa ai periodi di lavoro di ruolo, non presenti negli archivi telematici dell’INPS.

Le Organizzazioni sindacali chiederanno all’INPS e al MIUR di valutare la situazione sul piano nazionale, al fine di attivare le giuste procedure che garantiscano a tutto il personale dei settori interessati, dopo lunghe carriere lavorative, la tutela dei propri diritti pensionistici, nel breve e nel lungo periodo.

La prescrizione dei contributi

L’Istituto nazionale di previdenza sociale, l’Inps, con la circolare 15 novembre 2017, n.169,  ha fornito informazioni in merito alla corretta regolamentazione da applicare in materia di prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione Dipendenti Pubblici.

Purtroppo, c’è da registrare che risultano smarriti o non versati i contributi statali.

Tantissimi dirigenti scolastici, docenti o collaboratori scolastici, non si vedono ancora riconosciuti anni, mesi e giorni di servizi sul proprio estratto contributivo.

La Tecnica della Scuola ne ha già scritto più volte nelle scorse settimane.

L’Inps ha fissato come termine ultimo il 1° gennaio 2019 entro cui bisogna eventualmente integrare o rettificare il proprio estratto contributivo con le giornate effettivamente lavorate.

Dopodiché scatta la prescrizione, e tutti i contributi non presenti nell’estratto contributivo e quindi non risultanti all’INPS, andranno in fumo (ma non la propria pensione, bisogna precisarlo).

Le modalità con cui il personale scolastico può rettificare o integrare i periodi contributivi mancanti o errati sono due: la prima è quella di accedere in autonomia sul sito INPS nel proprio account My Inps, la seconda è quella di rivolgersi fisicamente ad un patronato.

Per quanto riguarda il personale della scuola statale, si dovrà far attenzione invece a distinguere i periodi di pre-ruolo da quelli di ruolo poiché i due periodi hanno trattamenti di Cassa diversificata. 

Per il pre ruolo la condizione prevista dalla Circolare Inps n.169/2017, sarà applicata solo per i periodi svolti dopo il 1988 (per i periodi di supplenza svolti prima del 1988 il versamento è stato effettuato a carico di altra cassa previdenziale, la verifica di questi contributi va trattata diversamente ed è quella su cui permangono invece altre difficoltà che abbiamo denunciato e seguiamo già da un po’ di anni).

Chi ha versato pochi contributi nella Gestione Separata e possiede già un’altra pensione, ad ogni modo, non li perde, ma li recupera, nel tempo, sotto forma di pensione supplementare; per ottenere la pensione supplementare basta possedere una pensione ‘principale’ in qualsiasi gestione, anche presso una cassa dei liberi professionisti, e non si ha necessità di raggiungere requisiti minimi riguardo al trattamento.

Nella circolare è chiarito, infatti, anche che per i dipendenti pubblici i cui contributi erano versati alla Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) (Ex INPDAP), i contributi prescritti potranno essere comunque recuperati con il versamento degli stessi da parte dell’ente datore di lavoro.

Il rinvio dell’applicabilità della prescrizione dovrebbe permettere di garantire entro quella data, l’effettiva disponibilità, per i lavoratori, di un estratto contributivo certificato. Attualmente i dati contributivi iINPS relativi alle gestioni pubbliche sono carenti e non certificati.

Tutti i lavoratori interessati possono verificare la propria posizione contributiva, per quanto ancora non certificata, sul sito dell’INPS: accedere all’area riservata (MyINPS) con le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o attraverso lo SPID), Area prestazioni e servizi/ Fascicolo previdenziale del cittadino/Posizione assicurativa/Estratto conto.

Come controllare il proprio estratto conto

Per controllare la propria posizione contributiva fino al 31 dicembre 2017, si consiglia di collegarsi al sito dell’INPS per accedere al servizio “Consultazione Estratto conto contributivo/previdenziale”, scegliendo l’opzione Desktop, per chi si collega dal PC di casa, o l’opzione Mobile, per chi accede da tablet o cellulare.

Una volta entrati nella pagina di autenticazione, sarà possibile accedere con l’inserimento del codice fiscale e del pin, oppure molto agevolmente si potrà accedere anche utilizzando lo stesso SPID della Carta del docente.

Per autenticarsi c’è anche una terza opzione, quella del CNS (Carta Nazionale dei servizi), che è una smart card o una chiavetta USB che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale, utile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Una volta autenticati sarà possibile verificare il proprio Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici Stato di servizio, Retribuzioni, Periodi riconosciuti e figurativi e verificare la presenza di Note a margine dei periodi esposto sull’Estratto Conto.

Tali note sono indice di criticità sulle informazioni presenti nella banca dati dell’Istituto.

In presenza di tali criticità si suggerisce di provvedere ad effettuare una richiesta di variazione della Posizione Assicurativa attraverso le apposite funzionalità on-line (o rivolgendosi ad un patronato) al fine di velocizzarne la risoluzione. Ciascuna richiesta di variazione potrà essere corredata da documentazione a supporto.

Le funzionalità web per le richieste di variazione alla Posizione Assicurativa sono disponibili nei servizi al cittadino del portale INPS.

L’Estratto conto riporta i dati anagrafici del lavoratore e i versamenti previdenziali suddivisi in:

  • periodo di riferimento;
  • tipologia di contributi (da lavoro dipendente, servizio militare ecc.);
  • contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi, sia per il calcolo della pensione che per il raggiungimento del diritto;
  • retribuzione o reddito;
  • riferimenti del datore di lavoro;
  • eventuali note.

Per gli iscritti con periodi ante 1993, non vengono evidenziati i dati relativi alle retribuzioni per tali periodi. La loro mancanza o la loro effettiva consistenza non deve essere segnalata in richiesta di variazione.

Sul sito dell’Inps, ecco le principali casse a cui possono essere iscritti i dipendenti pubblici ai fini pensionistici. Ad oggi, si prevede la seguente suddivisione:

  • CTPS per la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.
  • CPDEL per la Cassa Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali.
  • CPUG per la Cassa Pensioni degli Ufficiali Giudiziari.
  • CPI per la Cassa Pensioni degli Insegnanti.
  • CPS per la Cassa Pensioni dei Sanitari.

Somme aggiuntive o tardivo pagamento

In caso di somme aggiuntive dovute nelle situazioni di versamento omesso, ritardato oppure non sufficiente, per il datore di lavoro, la situazione è differente, in quanto il periodo è decennale, così come stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione, n. 18148 del 2006.

I giudici hanno sancito che le somme aggiuntive sono identificabili come sanzione. Nel caso, dunque, si riceva una cartella esattoriale che intima il pagamento dei contributi non versati e delle somme aggiuntive per il mancato versamento, è necessario ricordarsi che i primi si prescrivono in cinque anni mentre le seconde in dieci anni.

Nel caso in cui siano caduti in prescrizione soltanto i contributi, allora è possibile chiedere ad Equitalia, l’annullamento parziale della cartella esattoriale.