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“Privacy” non violata

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Con una nota del 16 giugno 2004 prot. 10642 il Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici – Ufficio VIII rende nota la risposta fornita ad un dirigente scolastico in relazione alla pubblicazione mediante affissione all’albo dell’istituto del giudizio relativo agli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.
Il problema posto riguardava la tutela della "privacy" e la nota ministeriale sottolinea che la pubblicazione del giudizio in questione non viola le norme vigenti, rilevando che "il D.L.vo 30/6/2003, n. 196, con il quale è stato approvato il codice in materia di protezione dei dati personali al titolo VI (istruzione), art. 95 (dati sensibili e giudiziari), considera, in forma esplicita, di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’art. 20, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico; inoltre, all’art. 96 (trattamento di dati relativi a studenti), comma 2, fa salve le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto".
Nella nota si fa notare che se è vero che nel caso esaminato si controverte in materia di scrutini e non di esami propriamente detti, è "opportuno evidenziare che l’attività di valutazione, sottesa ad entrambi i procedimenti amministrativi, è la medesima". Ne consegue, ad avviso della Direzione generale, "che il disposto di cui al citato art. 96, comma 2, sia da interpretare in maniera estensiva ed applicabile, pertanto, analogicamente, agli scrutini".
Nella nota si fa anche riferimento al fatto che il garante per la privacy, "pur in assenza della disposizione prima richiamata, ha affermato che nessuna norma della legge sulla privacy vieta la comunicazione dei risultati degli scrutini, che, al contrario devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla normativa in materia".
Infine, sullo specifico aspetto collegato alla scelta di avvalersi di un insegnamento che riguarda la religione, si evidenzia che l’aver scelto di fruire dell’insegnamento della religione cattolica non rileva di per sé l’intimo convincimento della fede abbracciata, che può essere diversa da quella cattolica, "ma soltanto il desiderio di essere correttamente acculturati sulla predetta materia".