Il 15 luglio, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – composta da Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza – ha presentato la Relazione sull’attività svolta nel quinto anno di mandato del Collegio.
La Relazione illustra i diversi fronti su cui è stata impegnata l’Autorità nel corso del 2024. Tra questi molti provvedimeenti hanno interessato le istituzioni scolastiche. Ecco una sintesi dei principali.
Un istituto scolastico è stato sanzionato per aver pubblicato sul sito istituzionale numerose determinazioni dirigenziali relative alle assenze di una docente e di altro personale. Tali documenti contenevano dati personali divulgati senza base giuridica valida (Provv. 24 gennaio 2024, n. 35).
Il Garante ha sanzionato una scuola per aver diffuso a un numero eccessivo di destinatari le convocazioni delle riunioni del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLO), includendo le iniziali degli studenti coinvolti. È stato ribadito che tali informazioni, anche se apparentemente anonimizzate, rientrano nei dati sanitari e devono essere comunicate solo a soggetti legittimati (Provv. 27 novembre 2024, n. 728).
Una scuola è stata sanzionata per aver inviato a soggetti non autorizzati e-mail contenenti i Piani Educativi Individualizzati (PEI) di alunni con disabilità, rendendo noti i nominativi, le date degli incontri e gli indirizzi e-mail dei destinatari. Il Garante ha ribadito che il PEI contiene dati sanitari e deve essere trattato con la massima riservatezza (Provv. 12 dicembre 2024, n. 767).
Un istituto scolastico ha ricevuto un ammonimento per aver comunicato a tutti i genitori di una classe, tramite registro elettronico, la positività al COVID-19 di un alunno, violando la disciplina sulla tutela dei dati sanitari (Provv. 4 luglio 2024, n. 403).
Un istituto scolastico è stato ammonito per aver somministrato test a minori nell’ambito di una ricerca universitaria, raccogliendo dati sulle competenze emotive e informazioni anche sulla vita sessuale dei bambini, senza designazione come responsabile del trattamento e senza una base giuridica adeguata. Inoltre, la pseudonimizzazione adottata non garantiva l’anonimato reale degli alunni. L’istituto ha violato anche il diritto di accesso ai dati richiesto dai genitori (Provv. 7 marzo 2024, n. 135).