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27.04.2026

Procedimento disciplinare nullo: il Tribunale di Trieste annulla la sanzione a un docente precario

Con recente sentenza dello scorso 15 aprile, il Tribunale del lavoro di Trieste è intervenuto sul tema del procedimento a carico del personale scolastico.

Ad un docente precario era stata contestata una condotta configurabile come illecito disciplinare, e nei suoi confronti l’Ufficio scolastico territoriale aveva quindi avviato il relativo procedimento disciplinare.

Conclusosi il procedimento innanzi all’Ufficio per i procedimenti disciplinari con l’irrogazione di una sanzione, il docente proponeva ricorso innanzi al Giudice del lavoro di Trieste.

In esito al giudizio, a fronte di diversi profili di illegittimità del procedimento e della relativa sanzione inflitta, il Tribunale ha accolto il ricorso rilevando un profilo di nullità della sanzione.

In particolare, è emerso in giudizio che nel procedimento disciplinare all’esito del quale era stata comminata la sanzione al ricorrente, risultava indicato quale referente dell’istruttoria del procedimento un soggetto che tuttavia non compariva nell’elenco dei componenti dell’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari.

Secondo il Giudice triestino, in particolare, avendo l’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari natura collegiale, partecipazione quale referente dell’istruttoria di un soggetto estraneo all’ Ufficio dei Procedimenti Disciplinari vizia a monte la volontà dell’organo collegiale.

Difatti, a parere della Corte dei conti – Sezione regionale Lombardia (deliberazione n. 153/2025/PAR del 30 giugno 2025), richiamata in sentenza, la costituzione irregolare dell’Upd comporta la nullità assoluta dell’organo e degli atti da esso adottati, con conseguente responsabilità per i vizi procedurali che ledano il diritto di difesa del dipendente (articolo 55-bis, comma 9-ter D.lgs. 165-2001).

E tale vizio, non può essere sanato nemmeno retroattivamente quando, oramai, è già esaurito il potere sanzionatorio dell’Amministrazione.

E’ il caso inoltre di aggiungere, che la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che in un collegio perfetto la presenza di tutti i componenti è necessaria solo per le attività deliberative e valutative e non anche per quelle istruttorie, preparatorie e strumentali suscettibili di verifica successiva da parte dell’intero consesso.

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