Sono ormai innumerevoli le pronunce della Corte di Cassazione che negli ultimi anni hanno condannato il Ministero a risarcire i docenti precari per abuso nel ricorso del contratto a termine.
Un primo filone ha riguardato gli insegnanti di religione, rispetto ai quali il Ministero ha omesso per vent’anni di indire concorsi, benché una legge dello Stato prevedesse l’indizione di concorsi con frequenza triennale.
Con ogni evidenza, si è preferito lasciare tali insegnanti nel limbo del precariato, certamente più “conveniente” all’Amministrazione (un po’ meno per i docenti…).
La Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla questione specifica dei docenti di religione, con sentenza del 13 gennaio 2022, pur dando atto della particolarità dell’insegnamento della religione, aveva invitato il Giudice nazionale a fare di tutto, anche in via interpretativa, per garantire la piena efficacia della direttiva europea e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima.
A questo punto, la Cassazione ha riconosciuto che il Ministero, non avendo rispettato l’obbligo di indire concorsi con cadenza triennale (l’ultimo c’era stato nel 2004), ha realizzato un abuso “lesivo dell’accordo quadro” europeo sul contratto a tempo determinato.
Tale abuso si concretizza anche quando gli incarichi non sono continuativi.
Anzi, in questo caso, l’abuso “riveste particolare gravità”, in quanto l’interessato “resta per una o più annualità senza lavoro”.
Pertanto, se dopo il terzo incarico annuale non è stato indetto alcun concorso, si matura il diritto al risarcimento del danno “eurounitario”.
Dal punto di visto interpretativo, non si vedono ragioni per cui il principio affermato non possa avere carattere generale.
Anche perché recentissimamente (ordinanza n.9352 del 13 aprile 2026), la Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione, con riferimento ad una docente di matematica.
La professoressa aveva vinto la causa in primo grado, ma la sentenza era stata riformata in appello, escludendo il diritto al risarcimento del danno in quanto nel frattempo la docente era stata immessa in ruolo.
Secondo un’interpretazione più risalente (relativa al caso del personale Ata) l’immissione in ruolo è la misura più idonea a sanare l’abuso.
Tuttavia -trattandosi di pubblico impiego – non può essere ordinata dal Giudice, che potrà limitarsi a condannare l’Amministrazione ad un congruo risarcimento del danno.
Se però nelle more il dipendente avesse ottenuto l’immissione in ruolo, non avrebbe più diritto al risarcimento del danno.
Attualmente, la Corte distingue il caso del docente immesso in ruolo per aver superato un concorso, dal caso del docente immesso in ruolo col “doppio canale- G.A.E.” (e analogamente dal caso del personale Ata attinto dalla graduatoria dei “24 mesi”).
Secondo la Corte di Cassazione, nel caso di superamento di un concorso, il danno deve essere riconosciuto anche qualora il docente dovesse ottenere l’immissione in ruolo, piuttosto che in base a “procedure connotate da automaticità”.
In pratica, l’immissione in ruolo costituisce “misura sanzionatoria idonea” solo se si pone “in rapporto di diretta derivazione causale” con l’abuso e non si limiti ad offrire al dipendente una mera chance di assunzione.
La Corte ha così annullato la sentenza negativa della Corte d’Appello, rimettendo la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, ai fini della quantificazione del danno.