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“Prof assente, domande illegittime e orari sballati”: la maxi contestazione dello studente bocciato alla Maturità finisce a vuoto al TAR

“Commissione incompleta, orari sovrapposti e colloquio irregolare”: è con un lungo elenco di contestazioni che uno studente di un liceo di Civitavecchia ha tentato di ribaltare la bocciatura subita all’esame di Stato nel luglio 2023. L’ex candidato del Liceo di Scienze Umane (indirizzo Economico Sociale) ha adito le vie legali chiedendo l’annullamento del giudizio di non idoneità, sostenendo che la prova fosse stata viziata da una serie di violazioni normative e procedurali. Tuttavia, la Terza Sezione Bis del TAR Lazio (sentenza n. 15614/2026) ha respinto tutte le doglianze, confermando la piena legittimità dell’operato dei docenti.

Le accuse sugli scritti: la prof “favorevole” assente e le aree disciplinari

La prima grande contestazione del ricorrente ha riguardato la composizione della commissione durante la correzione delle prove scritte. Lo studente ha lamentato l’assenza di una professoressa di materie umanistiche, ritenuta tra i membri più idonei a valutare lo scritto di Italiano e potenzialmente in grado di attribuirgli un punteggio più favorevole. Allo stesso tempo, l’alunno ha criticato la presenza di una docente di Diritto durante la correzione, sostenendo che le correzioni avrebbero dovuto svolgersi obbligatoriamente per aree disciplinari con docenti pertinenti.

I giudici hanno rigettato entrambe le accuse: la norma citata riguarda solo la predisposizione dei materiali dell’orale e non la composizione dell’organo, mentre il lavoro per aree disciplinari costituisce una mera facoltà («possono») e non un obbligo per la commissione.

I dubbi sullo svolgimento dell’orale: orari, verbali e ruolo del Presidente

Il cuore del ricorso si è poi concentrato sullo svolgimento della prova orale, rispetto alla quale lo studente ha avanzato ben quattro distinte censure:

  • Presunta sovrapposizione degli orari: il candidato ha sostenuto di essere stato esaminato intorno alle 12.00-12.30, orario che si sarebbe sovrapposto alla fase di preparazione dei materiali (conclusa a verbale alle 15.30) e all’inizio formale delle valutazioni.
  • Mancata indicazione della durata: l’alunno ha eccepito l’assenza degli orari d’inizio e fine del colloquio nel verbale, sostenendo che ciò impedisse di verificare il rispetto dei limiti temporali di legge.
  • Mancata discussione degli scritti: secondo il ricorso, le prove scritte sarebbero state soltanto “esibite” o messe in visione, senza una reale discussione.
  • Le domande dei commissari: lo studente ha affermato che le domande avrebbero dovuto essere formulate esclusivamente dal Presidente della Commissione e non dai singoli docenti di materia.

Anche su questi punti il TAR è stato perentorio: i verbali ufficiali fanno fede del regolare svolgimento di tutte le fasi previste, non esiste alcun obbligo normativo di fissare o verbalizzare l’ora esatta di inizio e fine del singolo colloquio, e i commissari hanno pieno titolo per condurre l’esame nelle proprie discipline. Quanto agli orari, l’ipotesi dello studente è stata giudicata priva di riscontro nei documenti ufficiali.

La contestazione sul voto e l’esito finale

Infine, il ricorrente ha denunciato un’asserita contraddizione tra la griglia di valutazione e il voto finale di 12/20 assegnato all’orale, scaturito a maggioranza a causa di «numerose lacune» e risposte «frammentarie» in Diritto, Matematica, Fisica, Storia e Inglese. Per i giudici, il giudizio della commissione è apparso ampiamente motivato e le critiche del candidato del tutto generiche.

Il TAR Lazio ha quindi respinto il ricorso su tutti i punti, disponendo la compensazione delle spese di lite.

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