“Commissione incompleta, orari sovrapposti e colloquio irregolare”: è con un lungo elenco di contestazioni che uno studente di un liceo di Civitavecchia ha tentato di ribaltare la bocciatura subita all’esame di Stato nel luglio 2023. L’ex candidato del Liceo di Scienze Umane (indirizzo Economico Sociale) ha adito le vie legali chiedendo l’annullamento del giudizio di non idoneità, sostenendo che la prova fosse stata viziata da una serie di violazioni normative e procedurali. Tuttavia, la Terza Sezione Bis del TAR Lazio (sentenza n. 15614/2026) ha respinto tutte le doglianze, confermando la piena legittimità dell’operato dei docenti.
La prima grande contestazione del ricorrente ha riguardato la composizione della commissione durante la correzione delle prove scritte. Lo studente ha lamentato l’assenza di una professoressa di materie umanistiche, ritenuta tra i membri più idonei a valutare lo scritto di Italiano e potenzialmente in grado di attribuirgli un punteggio più favorevole. Allo stesso tempo, l’alunno ha criticato la presenza di una docente di Diritto durante la correzione, sostenendo che le correzioni avrebbero dovuto svolgersi obbligatoriamente per aree disciplinari con docenti pertinenti.
I giudici hanno rigettato entrambe le accuse: la norma citata riguarda solo la predisposizione dei materiali dell’orale e non la composizione dell’organo, mentre il lavoro per aree disciplinari costituisce una mera facoltà («possono») e non un obbligo per la commissione.
Il cuore del ricorso si è poi concentrato sullo svolgimento della prova orale, rispetto alla quale lo studente ha avanzato ben quattro distinte censure:
Anche su questi punti il TAR è stato perentorio: i verbali ufficiali fanno fede del regolare svolgimento di tutte le fasi previste, non esiste alcun obbligo normativo di fissare o verbalizzare l’ora esatta di inizio e fine del singolo colloquio, e i commissari hanno pieno titolo per condurre l’esame nelle proprie discipline. Quanto agli orari, l’ipotesi dello studente è stata giudicata priva di riscontro nei documenti ufficiali.
Infine, il ricorrente ha denunciato un’asserita contraddizione tra la griglia di valutazione e il voto finale di 12/20 assegnato all’orale, scaturito a maggioranza a causa di «numerose lacune» e risposte «frammentarie» in Diritto, Matematica, Fisica, Storia e Inglese. Per i giudici, il giudizio della commissione è apparso ampiamente motivato e le critiche del candidato del tutto generiche.
Il TAR Lazio ha quindi respinto il ricorso su tutti i punti, disponendo la compensazione delle spese di lite.