Quando una scuola decide di rivolgersi a un professionista esterno, come uno psicologo scolastico, deve innanzitutto chiarire la natura dell’affidamento. La normativa distingue infatti tra incarichi individuali e appalti di servizi di natura intellettuale, con conseguenze diverse sul piano amministrativo.
Se l’incarico è altamente qualificato, temporaneo e straordinario, rientra nelle fattispecie previste dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. In questi casi si tratta di una prestazione occasionale, non destinata a coprire bisogni continuativi dell’amministrazione.
Per tali incarichi:
Diverso il caso in cui la scuola sappia già in partenza che il servizio non sarà episodico, ma risponderà a esigenze permanenti. Se la prestazione è destinata a prolungarsi nel tempo o a essere rinnovata, si configura un vero e proprio appalto di servizi.
In questa situazione:
A fare chiarezza è intervenuta l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con un atto approvato dal Consiglio il 18 marzo 2026. Il documento sottolinea come la distinzione tra incarico occasionale e appalto non sia formale, ma sostanziale, legata alla natura del bisogno dell’amministrazione.
Prima di affidare un incarico a uno psicologo scolastico, gli istituti devono quindi effettuare un’attenta analisi:
Solo così è possibile evitare errori amministrativi e garantire il rispetto della normativa vigente.