Home Politica scolastica Quando il collegio dei docenti “contava” di più

Quando il collegio dei docenti “contava” di più

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Il comma h dell’art. 7 del Decreto Legislativo 297/94 recita così: “elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti
incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all’articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all’istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside “.
Nel 2000, con la piena attuazione della dirigenza scolastica il Ministero della Pubblica Istruzione chiese un parere al Consiglio di Stato in merito al permanere di due norme previste nel Testo Unico (D.lgs n. 297/1994):
 Proprio l’art. 7 sopra descritto, che prevede l’elezione del vicario da parte del Collegio dei docenti;
 l’art. 459, che assegna esoneri, totali o parziali dall’insegnamento, a chi sostituisce il dirigente scolastico.
Recentemente in un sondaggio di un gruppo Facebook  “Gli stipendi degli insegnanti sono una vergogna. Raddoppiamoli “ si evince che oltre 3 insegnanti su quattro vorrebbero recuperare l’uso dell’art. 7 del Decreto Legislativo 297/94.