L’elezione (o designazione) del RLS è di competenza dei lavoratori. Viene individuato prioritariamente dalle RSU tra le RSU (se presenti e consenzienti), altrimenti dai lavoratori (esclusi gli studenti equiparati) tra tutti i lavoratori (consenzienti), altrimenti, se nessuno intende assumersi l’incarico, non viene designato (ipotesi di RLS Territoriale).
Internamente alla scuola, la nomina va comunicata formalmente al DS. Verso l’esterno, il DS ha l’obbligo di comunicare all’INAIL provinciale la nuova nomina del RLS (art. 18 c. 1 lett. aa).
Il compito principale di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sta nel monitorare la gestione della sicurezza affinché siano rispettate le norme stabilite dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Il RLS è dunque il punto di riferimento dei lavoratori sugli aspetti che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro.
E’ opportuno precisare che il RLS è l’unico soggetto sensibile che non ha responsabilità specifiche se non quelle derivanti dal mandato elettorale passivo e per ciò tale che la sua funzione è altamente pregnante all’interno della scuola. L’incarico come RLS dura 3 anni.
Nell’incarico il R.L.S. dovrà provvedere a: