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Reclutamento docenti: come funzionano le graduatorie d’istituto

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Le graduatorie di istituto hanno validità triennale e sono articolate in tre fasce. Sono costituite, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, per ogni posto d’insegnamento, comune e di sostegno, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt, 5 e 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131, noto come Regolamento supplenze.

La prima fascia: comprende i docenti iscritti nella I, II o III fascia delle Graduatorie a esaurimento;
la seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento;
la terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria di I e II grado non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento.

Il dirigente scolastico attinge dalle Graduatorie di istituto per

  1. supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie a esaurimento;
  2. supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente
  3. supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.

I titoli di accesso alle graduatorie di I e II fascia sono costituti dal possesso dell’abilitazione all’insegnamento, con la differenza che sono inclusi in I fascia i docenti già inclusi nelle GaE.
L’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria si consegue con la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria. Tale laurea si consegue al termine di un corso quinquennale magistrale a ciclo unico, comprensivo di tirocinio.
Sono considerati titoli abilitanti anche il Diploma Magistrale o il Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o il Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti  entro l’anno scolastico 2001-2002.

Per l’inserimento in terza fascia, invece, è richiesto il possesso del solo titolo di studio, laurea o diploma, a cui bisognerà aggiungere, per le nuove iscrizioni nel 2020, i 24 CFU in discipline pedagogiche e metodologie didattiche come previsto dal D.M. 126/19.

I docenti della scuola secondaria di I e II grado, per vedere la corrispondenza fra  titolo di studio posseduto e classe di concorso devono fare riferimento al D.P.R.n.19/2016 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art.64, c.4, lett.a), del D.L. 112/08 convertito, con modificazioni, dalla L. 6/8/08 n. 133”.

Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento e compilano  il modello B di scelta delle istituzioni scolastiche annesso al periodico D.M: di aggiornamento delle GI, da inviare ad una scuola capofila che gestisce le domande.
Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia.  Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, (Allegato A).  annessa al DM. 13/6/2007 , “Regolamento supplenze” . Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute dal Dirigente dell’Ufficio scolastico Provinciale o da un suo delegato .

I docenti di II fascia, che nel corso del triennio si sono inseriti negli elenchi aggiuntivi disposti in attuazione dell’art. 1, comma l, del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, per aver conseguito il titolo di abilitazione in data successiva ai termini di scadenza per la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie del triennio di riferimento , saranno graduati secondo l’ordine di punteggio attribuito, indipendentemente dalla finestra aggiuntiva di collocazione del precedente triennio.

La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all’art.6 del Regolamento con eccezione delle disposizioni relative alla formazione degli elenchi di sostegno di seconda e terza fascia nelle scuole secondarie di secondo grado, ai sensi dell’art. 15, commi 3-bis e 3-ter del decreto Legge n. 104/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, che vengono costituiti in unico elenco, senza alcuna suddivisione in aree disciplinari.