Home Sicurezza ed edilizia scolastica Resistenza al fuoco delle strutture edili di un edificio scolastico

Resistenza al fuoco delle strutture edili di un edificio scolastico

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I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali di una scuola vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.
Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti) per edifici con altezza antincendi fino a 24 m.; per edifici di altezza superiore deve essere garantita una resistenza al fuoco almeno di R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture separanti).
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative. Si ricorda che la sigla REI significa il possesso dei seguenti requisiti:

R [Resistenza] = resistenza meccanica conservata efficiente anche da numero di minuti di esposizione al fuoco definiti dal numero connesso alla sigla .

E [Emissione] = attitudine a impedire il passaggio o la produzione di fuoco o fumo al lato opposto a quello di sviluppo dell’incendio;

I [Isolamento] = isolamento termico atto a ridurre la trasmissione del calore da un lato all’altro della porta ed a mantenere quindi entro limiti prefissati (circa 150°C ) la temperatura della superficie investita.

Mentre  il numero che segue indica il tempo per il quale le condizioni suddette devono essere mantenute; quindi “REI 120” significa che le condizioni elencate devono essere mantenute almeno due ore.