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Retribuzione personale supplente della scuola, chiarimenti Miur

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Dopo l’incontro del tavolo tecnico sulla retribuzione del personale della scuola, il Ministero dell’istruzione ha emanato una nota, condivisa con le organizzazioni sindacali, che, al fine di evitare comportamenti difformi da parte delle scuole, fornisce chiarimenti sulle seguenti problematiche:
– diritto al pagamento del sabato (qualora risulti giorno libero) e della domenica al personale docente, educativo ed Ata che completi l’orario settimanale con servizio effettuato anche in più scuole;
– decorrenza dei contratti di supplenza;
– quantificazione dei giorni di ferie spettanti al personale con contratto a tempo determinato (come per il personale di ruolo 32 giorni dopo 3 anni di servizio);

– costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente (personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario) qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni.