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Aggiornato il 29.03.2026
alle 19:12

Riforma Istituti tecnici: secondo il MIM dovranno essere le scuole a implementarla nel modo giusto

Si è già avuto modo di dire che questa riforma ancor prima di nascere ha emesso vagiti che disorientano quanti dovranno applicarla sia dal punto di vista didattico (docenti) che organizzativo (OO.CC. e dirigente). Tanto che anche l’ultima circolare MIM del 19 marzo ribadisce che le scelte che le scuole dovranno effettuare (sempre per valorizzare la loro autonomia!) “debbano tenere conto di elementi imprescindibili” tra cui l’utilizzo delle quote orarie a disposizione della scuola “al fine di garantire il mantenimento degli organici e di evitare il determinarsi di situazioni di soprannumero”. Ciò implica che il percorso di adeguamento sarà lungo almeno 5 anni, o forse più, con buona pace per gli obiettivi, certamente alti, che la riforma intenderebbe raggiungere.

Legittima la preoccupazione per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento riformato che, forse, poteva essere gestito in un’ottica di maggiore attenzione alle proposte, raccolte dal MIM, ed al rodaggio maggiormente condiviso tra collaborazione e sinergia.

Giustificate le preoccupazioni per lo stravolgimento che una riforma impatta su un sistema fermamente ancorato ad una autonomia delle scuole mai realmente agita per vari fattori.

La CM 1397 del 19 marzo

E vista la circolare MIM n. 1397 del 19.03.’26, emessa allo scopo di rassicurare il mondo scolastico e soprattutto quello sindacale, non si può fare a meno di notare che essa non riduce l’allarme sugli effetti riformatori, anzi. Se è stato metabolizzato il criterio che la riforma deve essere “senza oneri a carico dello Stato”, più volte ribadito, altri elementi fanno sorgere riflessioni.

Esse nascono anche perchè le “scienze sperimentali” del primo biennio si prestano ad interpretazioni applicative di vario genere: la natura, l’organizzazione e la metodologia applicabile. Infatti una prima versione della disciplina ci viene offerta dalla tab. B dell’Allegato 2-ter della L. n. 144/’22, ribadita dal DM n.29. Essa comprende più insegnamenti (Scienze della Terra, Biologia, Chimica, Fisica) e pertanto “disciplina atipica” (immaginiamo assegnabile a più classi di concorso) consideratadisciplina unica. Se così ènon dovrebbe essere suddivisa tra più docenti come suggerisce la circolare che, inoltre, aggiunge “sul piano metodologico dovrebbe condurre ad attività interdisciplinari”.

Tesi sposata da alcuni col richiamo alla metodologia IBSE (Inquiry-Based Science Education) come strumento utile a superare le difficoltà interpretative e perfino procedurali.

Due docenti per la stessa disciplina

Legittimo ed innovativo l’utilizzo di tale metodologia ma è opportuno considerare che la stessa, per essere efficace, dovrebbe prevedere lapresenza contestuale di più esperti, in quanto espressione di più saperi disciplinari. Gli stessi laboratori virtuali dovrebbero prevedere la co-presenza durante il momento esplorativo e di ricerca e non solo la co-progettazione, affinché non sia solo una gestione parcellizzata di un sapere unico ma interdisciplinare. E’ necessario che insieme si sviluppi un nucleo tematico condividendoneorario e spazio didattico. Data questa condizione anche la valutazione diverrebbe unitaria e co-partecipata. Non mi pare che tale condizione sia garantita dal frazionamento su due o più docenti che si alternano nella procedura. Condizione di compresenza (non prevista) che le scuole potrebbero comunque autogestire a monte ore invariato.

E siamo solo al primo biennio se poi consideriamo che negli anni successivi è prevista “una quota del curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche sia per il potenziamento dei diversi insegnamenti che per l’“introduzione di nuove discipline” e l’eventuale “attivazione dell’area territoriale” certamente il percorso diviene lungo e pieno di sfide ma nello stesso tempo sicuramente fruttuoso se affrontato con consapevolezza innovativa e capacità di andare oltre i format già sperimentati negli anni, che non appaiono nel codice della riforma.

Tutto questo, per gli addetti ai lavori, è accettabile e comprensibile. Ma la circolare n. 1397 nel voler dare chiarimenti, a causa della perdita di ore per alcune discipline, ha formulato indicazioni che appaiono foriere di riciclaggio di metodiche superate.

Nella logica della riforma l’orario annuale è definito, obbligatorio e strutturato per  compensazioni. Quindi le eventuali nuove discipline (es. filosofia o etica in un indirizzo informatico, considerata l’IA nel PECUP dello stesso), seppur previste nell’area flessibile a disposizione della scuola non trovano spazio in quanto già previste e non derogabile l’affidamento alle classi di concorso già presenti in organico.

Infatti la circolare prevede che per le discipline (nuove o vecchie) affidabili a più classi di concorso (discipline atipiche?) di cui una o più non presenti nel previgente ordinamento, l’insegnamento della stessa, per continuità, sarà assegnato alle classi di concorso in organico. Pertanto inevitabilmente per i prossimi 5 anni l’organico è già fatto dalle indicazioni fornite; le scuole ne assumeranno, in autonomia, la responsabilità.

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