Home Personale Riconoscimento anno 2013 ai fini della carriera: la parola alla Cassazione

Riconoscimento anno 2013 ai fini della carriera: la parola alla Cassazione

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La spinosa vicenda del riconoscimento del servizio prestato nel 2013 dovrà presto passare al vaglio della Cassazione.

Il personale scolastico continua ancora oggi a chiedersi per quale motivo – pur avendo prestato regolare servizio- tale annualità non possa essere computata ai fini della ricostruzione e dell’avanzamento di carriera.

Il 2013: un anno non valido ai fini della carriera

In effetti il servizio prestato nell’anno 2013 non è considerato utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici”.

Le doglianze  dei docenti – rimaste prive di adeguate risposte da parte dei governi e dei Ministri che si sono nel tempo succediti- sono state recentemente accolte dalla Magistratura (si segnala per autorevolezza tra le tante la sentenza n. 66 del 30 gennaio 2024 della Corte d’Appello di Firenze).

L’ordinanza della Cassazione

Le speranze si sono ancor più riaccese dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, con  Ordinanza n.16133 del 11.06.2024.

Una pronuncia sibillina

C’è da dire però che tale ordinanza riguardava un ricorso presentato da un docente in relazione al suo servizio all’estero.

Con riferimento alla domanda azionata, la Cassazione ha ritenuto che tale servizio dovesse essere considerato valido ai fini giuridici.

Gli entusiasmi sollevati dalla pronuncia, si sono presto dovuti scontrare con le diverse interpretazioni che possono derivare da tale affermazione.

Se è senz’altro possibile ritenere che “per fini giuridici” ci si riferisca anche ai fini della ricostruzione di carriera, è tuttavia possibile anche una diversa interpretazione, più restrittiva, che ritenga che -avendo la ricostruzione di carriera dei risvolti di carattere economico- il riconoscimento del 2013 non possa trovare applicazione rispetto a tale istituto.

La sentenza della Corte d’Appello di Firenze

Molto più chiara è la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, la quale – partendo da un’interpretazione “costituzionalmente orientata” della normativa – ha ritenuto che il blocco del 2013 deve essere considerato solo temporaneo  (vale a dire con riferimento a quell’anno) senza che ciò possa essere esteso anche agli anni futuri.

Del resto, all’epoca del varo e della discussione della legge (i cosiddetti “lavori preparatori”) , l’impatto previsto dalla disposizione contemplava esclusivamente l’anno in questione, senza alcun riferimento agli anni successivi.

La posizione del governo

Non essendo stato però espressamente previsto che il blocco dovesse essere solo temporaneo, i governi che si sono succeduti hanno pensato bene di considerare quel blocco (che nelle intenzioni del Legislatore doveva avere una durata limitata), come un blocco permanente, incamerando così un notevole risparmio imprevisto a vantaggio delle Casse dello Stato (e a svantaggio dei dipendenti).

La parola alla Cassazione

E’ di questi giorni la notiziache- avendo l’avvocatura dello statoimpugnato la sentenza della Corte d’appello di Firenze- la Corte di Cassazione dovrà presto tornare a pronunciarsi sulla questione, facendo chiarezza sui dubbi interpretativi.

L’udienza è stata fissata al 2 aprile 2025.