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Riconoscimento anzianità personale Ata ex enti locali

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A tre mesi di distanza dalla sentenza dello scorso mese di giugno della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, che riconoscendo le ragioni dei ricorrenti (riconoscimento, peraltro, già sancito dalla giurisprudenza italiana prima che il Governo cancellasse per legge le anzianità pregresse) ha rigettato gli argomenti dello Stato italiano, chiedendo di risolvere la questione, la Grande sezione della Corte di giustizia europea, con la sentenza n. 108/10 del 6 settembre 2011, ha affermato che i lavoratori Ata della scuola, per “il solo trasferimento dagli enti locali allo Stato non possono subire un peggioramento delle condizioni retributive”.
La decisione ha dato risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dal giudice di merito italiano: la tutela del lavoratore nel caso di trasferimento di impresa è assicurata dalla direttiva 77/187 CEE, varata allo scopo di impedire che i dipendenti trasferiti siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento.
Tenendo conto di tali decisioni, lo scorso 17 ottobre la Corte di Cassazione nazionale, sezione lavoro, ha accolto il ricorso di un lavoratore per l’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio all’atto del trasferimento nel comparto Scuola.

La vicenda delle anzianità negate a questo personale, iniziata nel 1999, è costellata da una serie di sentenze a loro favore pronunciate nei vari gradi di giudizio; ma gli effetti erano stati annullati dal comma 218 della legge n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006) che, fornendo un’interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge n. 124/1999 (che regolava il passaggio dagli enti locali allo Stato, garantendo ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità e l’inquadramento nelle qualifiche corrispondenti), negava, con effetto retroattivo, le anzianità maturate.