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Riduzione delle stipendio in caso di assenza per malattia

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Con l’entrata in vigore della legge 133 del 2008, le assenze per malattia comportano una riduzione stipendiale che riguarda solo i lavoratori del pubblico impiego.

L’art. 71 infatti prevede che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, scuole comprese, nei primi dieci giorni di assenza sia corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

 

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A decorrere dall’11° giorno il datore di lavoro procede al ripristino delle indennità a carattere fisso e continuativo, lasciando fuori solo il trattamento accessorio, che viene ripristinato, a partire sempre dall’11° giorno, per le assenze superiori ai 15 giorni.

Il legislatore ha però previsto alcune esenzioni: lo stesso art. 71 dispone che “Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”.

A queste tipologie di assenze il Dipartimento della Funzione Pubblica ha aggiunto anche i periodi di convalescenza post ricovero. Infatti, nel parere n. 53 del 2008 il DFP ritiene che nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete l’intero trattamento economico, senza alcuna decurtazione.

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