Prima ora | Notizie scuola del 21 maggio 2026

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21.05.2026
Aggiornato alle 17:35

Visite specialistiche fuori regione, il docente dovrebbe fruire dei giorni di malattia anche per i viaggi di andata e ritorno

Una docente ci scrive riguardo le visite specialistiche fuori regione: “Dovrò svolgere una visita medica specialistica in località distante 1200 chilometri dalla mia sede di servizio. Per raggiungere la struttura ospedaliera in cui dovrò sottopormi a visita, dovrò partire il giorno prima e il ritorno è previsto il giorno dopo. Richiederò tre giorni di malattia per sostenere la visita specialistica fuori Regione. La scuola non accetta i tre giorni di malattia e impone tre giorni di permesso retribuito per motivi personali. È legittimo quanto sostenuto dalla mia scuola?“.

Normativa sulle visite specialistiche

Per quanto riguarda la visita specialistica, non ci sono dubbi che possa essere richiesta una giornata di malattia per il suo espletamento. Per le due giornate di viaggio che servono per raggiungere la struttura ospedaliera fuori regione e per il ritorno nella provincia sede di servizio, non esiste una normativa contrattuale esplicita che dà il dirtitto al lavoratore di potere far rientrare i giorni di viaggio nel computo della certificazione di malattia. Ma sulla questione è entrato nel merito il TAR Lazio nel 2015.

TAR Lazio e visite specialistiche

Nella sentenza del TAR Lazio n. 5714 del 17 aprile 2015, vengono fissati alcuni principi ineludibili della tutela alla saulte e del diritto del lavoratore di fruire della malattia per accedere alle visite specialistiche anche in strutture che si trovano fuori dalla regione in cui il dipendente esercita il proprio servizio. Vediamo, alcuni punti esposti dai legali della FLC CGIL, in riferimento al diritto alla fruizione della malattia anche per le giornate di viaggio utili al raggiungimento della struttura in cui si svolge la visita specialistica:

  1. Con riferimento all’applicazione dell’art. 55-septies, comma 5 ter, D.Lgs. n. 165 del 2001 “l’utilizzo della parola “permesso”, in luogo della seconda espressione “assenza” invece presente nel precedente testo, non è stato logicamente introdotto a meri fini linguistici, per evitare una ripetizione dello stesso concetto, ma per fare riferimento a modalità di regolazione della mancata prestazione lavorativa legate agli istituti contrattualmente previsti per giustificare un’assenza diversi dalla malattia intesa come stato patologico in atto”;
  2. I permessi regolamentati nei rispettivi contratti di comparto hanno una finalità del tutto diversa da quella relativa alla cura dello stato di salute e anche per la loro esiguità non possono essere estesi ad altri scopi”. Non vi sono dubbi sulla sussistenza di una notevole differenza tra i permessi, effettivamente limitati a pochi giorni (nello specifico è previsto un totale di massimo 18 ore all’anno per gli stessi) aventi finalità diverse e le assenze per malattia, nelle quali rientrano invece le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici;
  3. La norma […] fa riferimento non solo a “terapie” e “prestazioni specialistiche”, che potrebbero ben collegarsi a stati patologici, ma anche a generiche “visite” ed “esami diagnostici”, che tali stati – auspicabilmente peraltro – potrebbero non rilevare. È evidente, infatti, che un soggetto può sottoporsi a indagini diagnostiche per mero fine esplorativo nonché a visita medica a mero scopo preventivo e/o di controllo di uno stato di buona salute”.
  4. L’utilizzo dei permessi comporterebbe indubbiamente uno sconvolgimento nell’organizzazione di lavoro e personale del dipendente che ben potrebbe aver già usufruito di tali forme di giustificazione di assenza, confidando di poter avvalersi dell’ulteriore modalità di “assenza per malattia” prima prevista dalla conformazione della richiamata norma e del CCNL applicabile o, viceversa, non potrebbe più avvalersi di tali “permessi” per documentati motivi personali diversi dallo svolgimento di terapie, visite e quant’altro”.

I principi sopra evidenziatisi sono evidentemente applicabili all’attività secondaria o strumentale alla visita da effettuare, incoerentemente ricondotta dall’interpretazione ARAN a dover essere giustificata con i permessi contrattualmente previsti per scopi inconciliabili ed affatto diversi. Si avrebbe così il tempo della visita o dell’esame clinico giustificato ai sensi dell’art. 55-septies, comma 5 ter, D.Lgs. n. 165 del 2001, mentre il tempo di viaggio, senza il quale la visita medica non sarebbe neppure possibile, andrebbe giustificato impropriamente con i permessi per documentati motivi personali.

L’interpretazione proposta dall’art. 55 septies c. 5 ter D.Lgs. 165/2001 oltre ai principi espressi dalla Giurisprudenza Amministrativa, trova solide conferme di ordine sistematico.

Le assenze per visite specialistiche devono essere disciplinate dalle norme contrattuali nell’ambito del chiaro perimetro dell’art. 55 septies c. 5 ter D.Lgs. 165/2001, senza che residui spazio alcuno per interpretazioni limitanti il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost, tale per cui: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”.

Escludere il tempo di viaggio dalla medesima disciplina prevista per le visite mediche e le cure configura una grave violazione dell’art. 8 bis, c. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che così dispone: “I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali”. Il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura è riconosciuto altresì dall’art. 27  del Codice di Deontologia Medica, sia dalla legge di riforma sanitaria n. 502/1990.

Manca chiarezza contrattuale per la scuola

Riguardo la fruizione della malattia per le visite specialistiche e per la giustificazione dei giorni di viaggio per raggiungere le strutture fuori regione, servirebbe una norma chiara ed esplicita nel prossimo CCNL scuola 2025/2027, perchè manca attualmente chiarezza contrattuale in questa casistica di assenze. La mancanza di chiarezza normativa crea disparità di trattamento da scuola a scuola.

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