Una docente ci scrive riguardo le visite specialistiche fuori regione: “Dovrò svolgere una visita medica specialistica in località distante 1200 chilometri dalla mia sede di servizio. Per raggiungere la struttura ospedaliera in cui dovrò sottopormi a visita, dovrò partire il giorno prima e il ritorno è previsto il giorno dopo. Richiederò tre giorni di malattia per sostenere la visita specialistica fuori Regione. La scuola non accetta i tre giorni di malattia e impone tre giorni di permesso retribuito per motivi personali. È legittimo quanto sostenuto dalla mia scuola?“.
Per quanto riguarda la visita specialistica, non ci sono dubbi che possa essere richiesta una giornata di malattia per il suo espletamento. Per le due giornate di viaggio che servono per raggiungere la struttura ospedaliera fuori regione e per il ritorno nella provincia sede di servizio, non esiste una normativa contrattuale esplicita che dà il dirtitto al lavoratore di potere far rientrare i giorni di viaggio nel computo della certificazione di malattia. Ma sulla questione è entrato nel merito il TAR Lazio nel 2015.
Nella sentenza del TAR Lazio n. 5714 del 17 aprile 2015, vengono fissati alcuni principi ineludibili della tutela alla saulte e del diritto del lavoratore di fruire della malattia per accedere alle visite specialistiche anche in strutture che si trovano fuori dalla regione in cui il dipendente esercita il proprio servizio. Vediamo, alcuni punti esposti dai legali della FLC CGIL, in riferimento al diritto alla fruizione della malattia anche per le giornate di viaggio utili al raggiungimento della struttura in cui si svolge la visita specialistica:
I principi sopra evidenziatisi sono evidentemente applicabili all’attività secondaria o strumentale alla visita da effettuare, incoerentemente ricondotta dall’interpretazione ARAN a dover essere giustificata con i permessi contrattualmente previsti per scopi inconciliabili ed affatto diversi. Si avrebbe così il tempo della visita o dell’esame clinico giustificato ai sensi dell’art. 55-septies, comma 5 ter, D.Lgs. n. 165 del 2001, mentre il tempo di viaggio, senza il quale la visita medica non sarebbe neppure possibile, andrebbe giustificato impropriamente con i permessi per documentati motivi personali.
L’interpretazione proposta dall’art. 55 septies c. 5 ter D.Lgs. 165/2001 oltre ai principi espressi dalla Giurisprudenza Amministrativa, trova solide conferme di ordine sistematico.
Le assenze per visite specialistiche devono essere disciplinate dalle norme contrattuali nell’ambito del chiaro perimetro dell’art. 55 septies c. 5 ter D.Lgs. 165/2001, senza che residui spazio alcuno per interpretazioni limitanti il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost, tale per cui: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”.
Escludere il tempo di viaggio dalla medesima disciplina prevista per le visite mediche e le cure configura una grave violazione dell’art. 8 bis, c. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che così dispone: “I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali”. Il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura è riconosciuto altresì dall’art. 27 del Codice di Deontologia Medica, sia dalla legge di riforma sanitaria n. 502/1990.
Riguardo la fruizione della malattia per le visite specialistiche e per la giustificazione dei giorni di viaggio per raggiungere le strutture fuori regione, servirebbe una norma chiara ed esplicita nel prossimo CCNL scuola 2025/2027, perchè manca attualmente chiarezza contrattuale in questa casistica di assenze. La mancanza di chiarezza normativa crea disparità di trattamento da scuola a scuola.