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09.10.2026

Riduzione oraria per allattamento, è un’ora al giorno ma si potrebbe arrivare a due. Impossibile avere due giorni liberi

La normativa sulla riduzione oraria per l’allattamento è una legislazione ormai consolidata e non si può consentire a chi ne fruisce di avere, per una cattedra intera un orario con due giorni liberi.

Il diritto all’allattamento e la riduzione oraria

Il riposo orario giornaliero per l’allattamento del proprio figlio è un diritto garantito dall’art.39 del d.lgs. 151/2001. Al comma 1 di tale norma è previsto: “Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore”.

Tali permessi orari non dipendono dalla tipologia di contratto del docente, ma sono una tutela per ogni lavoratrice madre con figli di età inferiore all’anno. Quindi anche il docente precario con un contratto di supplenza breve e saltuario, anche con un incarico su spezzone orario, ha diritto a fruire di tali permessi orari.

Se la giornata lavorativa prevede un impegno orario pari o superiore alle 6 ore, la docente ha diritto a due ore di permesso per l’allattamento del bambino, mentre se il servizio della giornata è inferiore alle 6 ore, allora il permesso è di una sola ora.

Questi permessi orari per l’allattamento sono considerati vere e proprie ore lavorative ai fini della durata e della relativa retribuzione del lavoro. 

Unicità dell’insegnamento va garantito

Sull’allattamento delle docenti madri con figli di età inferiore all’anno, c’è una vecchia nota ministeriale del 22 febbraio 1985, la n.278, che ancora oggi viene applicata con assoluta precisione. Tale nota del ministero dell’Istruzione tutela sia la lavoratrice madre, ma anche tiene conto dell’unicità dell’insegnamento. In tale nota viene specificato che la riduzione oraria per la fruizione del permesso per l’allattamento potrà essere realizzata togliendo all’insegnante predetta una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell’arco settimanale.

Se il docente in allattamento non ha in una sola classe le 5 ore, quindi sarebbe impossibile dare il riposo di un’ora giornaliera, allora si può ridurre l’orario di un ora al giorno concedendo 6 ore in 6 giorni e togliendo due classi da 3 ore settimanali o tre classi da 2 ore settimanali. Sarebbe molto conveniente per i docenti in allattamento, dare delle ore di potenziamento piuttosto che la cattedra classica frontale, in tal modo è molto semplice consentire, in modo semplice e armonico, consentire il diritto di riposo giornaliero.

Anche il padre ha diritto all’allattamento

È necessario specificare che anche i docenti padri di figli di età inferiore all’anno, hanno diritto a potere fruire dell’allattamento. La normativa legislativa , disposta dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 151/2001 e recepita dal CCNL scuola 2019-2021 all’art.34, comma 1, estende questo diritto al padre lavoratore dipendente (sia a tempo determinato che indeterminato) entro il primo anno di vita del bambino (o entro un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

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