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Prima Ora - Notizie del 29 luglio

29.07.2026

Rinunce alle supplenze: ecco cosa rischiano i docenti

La domanda per la scelta delle 150 preferenze apre la procedura per l’assegnazione delle supplenze annuali e degli incarichi a tempo indeterminato su posto di sostegno. Una volta presentata, però, è importante conoscere le conseguenze previste dalla normativa in caso di errori, rinunce o mancata presa di servizio.


L’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 disciplina le diverse fattispecie e le relative sanzioni. Dalla mancata presentazione della domanda all’abbandono dell’incarico, vediamo cosa rischiano i docenti nei vari casi.

Mancata presentazione della domanda

I docenti che non hanno presentato la domanda per la scelta delle 150 preferenze entro le ore 12,00 del 29 luglio 2026 sono considerati rinunciatari per le supplenze annuali, fino al 31 agosto, e per quelle fino al termine delle attività didattiche, il 30 giugno 2027, da tutte le graduatorie.


Non si viene depennati dalle GPS, ma per l’intero anno scolastico 2026/27 non si avrà diritto agli incarichi da questa graduatoria: resta comunque possibile ottenere supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto.
Diverso il caso di chi non ha presentato alcuna domanda, né per il rinnovo delle GPS né per la scelta delle 150 preferenze: in questa situazione scatta il depennamento dalle GPS per l’intero biennio 2026/2028.

Mancata indicazione di alcune sedi

È considerata rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, anche la mancata indicazione di alcune sedi, classi di concorso o tipologie di posto. Se l’aspirante non indica tutte le sedi e tutte le classi di concorso o tipologie a cui ha titolo, e al proprio turno di nomina non può essere soddisfatto in base a quanto espresso, viene considerato rinunciatario proprio per le voci non indicate.
Da qui la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie in cui risultava in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento, sia dalla GAE che dalle GPS.

Rinuncia o mancata presa di servizio

Chi rifiuta un incarico già assegnato, o non assume servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione, non può partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze, nemmeno in caso di disponibilità sopraggiunte. La preclusione vale per tutte le graduatorie a cui si ha titolo, per l’intero periodo di vigenza delle stesse.

Presa di servizio e successivo abbandono

Chi viene individuato per un incarico annuale deve stipulare il contratto con il dirigente scolastico dell’istituzione assegnata. Se dopo aver preso servizio decide di abbandonarlo, perde la possibilità di ottenere qualsiasi ulteriore supplenza, per tutte le classi di concorso e tipologie di posto, in ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.

Graduatoria d’istituto: rinuncia e abbandono

Chi viene individuato come supplente dalla graduatoria d’istituto e rinuncia, o non dà riscontro nei termini previsti, perde il diritto a un incarico per l’intero anno scolastico da quella specifica graduatoria.
Se invece accetta, prende servizio e poi lo abbandona, la conseguenza è più severa: perde la possibilità di ottenere incarichi da tutte le graduatorie, per ogni classe di concorso e tipologia di posto, in ogni grado d’istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.

Quando si può rinunciare senza conseguenze

C’è un solo caso in cui la rinuncia non comporta sanzioni: chi è in servizio su un incarico breve e saltuario può lasciarlo per accettarne uno annuale, o fino al termine delle attività didattiche. Se decide di restare sull’incarico breve, rinunciando a quello annuale, non incorre in alcuna penalizzazione.

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