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Rischio movimentazione manuale dei carichi per donne in gravidanza

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Il rischio da movimentazione manuale dei carichi da valutare in ambiente scolastico va riferito a due diverse tipologie di carichi:

• Carichi inanimati (MMC = Movimentazione Manuale dei Carichi) riguardante il sollevamento/abbassamento e trasporto manuale in piano di oggetti ed attrezzature di qualsiasi tipo in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

• Carichi animati (MMB = Movimentazione Manuale Bambini) riguardante l’ assistenza e il sollevamento di bambini da 0 a 3 anni negli asili nido e di età anche maggiore nelle scuole dell’infanzia; assistenza e sollevamento di bambini/ragazzi diversamente abili e/o non in grado di mantenere la stazione eretta o di deambulare autonomamente in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Le donne in gravidanza non possono essere adibite al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri durante la gestazione fino a sette mesi dopo il parto (legge 1204/71).

La normativa di riferimento è:

• D.P.R. 1026/76, art.5 lavori faticosi pericolosi ed insalubri vietati:
• D.Lgs. 345/1999 che attua la direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, e modifica la legge 17 ottobre 1967, n. 977, al fine di adeguarla ai principi e alle prescrizioni della direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994.
• D.Lgs. 262/2000 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 345/1999 a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 128/1998.
• D.Lgs. 626/94 Titolo V, Allegato VI.
• D.Lgs. 151/2001 prevede all’articolo 11 la valutazione dei rischi in merito all’esposizione ad agenti fisici previsti nell’Allegato C punto 1, lettera b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari.
• D.Lgs. 151/2001, art.7, comma 1 “E’ vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi… durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto”.