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Scrutini, chi può sostituire il Ds come presidente

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E’ tempo di scrutini e i docenti sono alle prese con i Consigli di classe, voti e riunioni. Tra poco, quindi, arriveranno le pagelle di primo quadrimestre per gli alunni, per cui già in queste settimane i docenti si stanno riunendo per stabilire la valutazione intermedia degli alunni.

Facciamo chiarezza sul ruolo del presidente del Consiglio di classe. Questo, come sappiamo, è un ruolo che spetta al dirigente scolastico, ma in caso di assenza, che succede?

Il presidente

L’ art. 5 comma 8 del Decreto Legislativo 297/94, specifica che a presiedere il consiglio di classe sarà il dirigente scolastico. Ecco che succede in caso di assenza: “I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato: si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione”.

Il docente delegato alla presidenza di un Consiglio di classe, tuttavia, può essere solamente un docente che sia membro dello stesso Consiglio.

Ne consegue che questo ruolo non può essere ricoperto da uno dei collaboratori del DS, almeno che non sia docente della classe in cui si svolgono gli stessi scrutini.

Una volta designato il docente che presiederà lo scrutinio, questo non può rifiutarsi: infatti, salvo impedimenti oggettivi, questo insegnante deve obbligatoriamente svolgere la funzione di Presidente del Consiglio di classe.

Anche il segretario è una figura obbligatoria

Lo stesso discorso deve essere fatto per la figura del segretario verbalizzante del consiglio di classe.
Questa figura è prevista dalla legge 297 del 1994, sempre all’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 297/1994, in cui è sancito che le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Tale docente individuato alla verbalizzazione non può, salvo oggettivi impedimenti, rifiutarsi all’espletamento di tale ordine di servizio.

Per concludere, affinchè la seduta del consiglio di classe sia valida, devono essere presenti necessariamente la figura del Presidente e quella del Segretario, in ogni caso, tali figure devono essere sempre distinte.

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