Il mondo della scuola si trova davanti a un tornante decisivo sul fronte della trasparenza amministrativa. Una recente nota trasmessa dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il 30 luglio 2026 ha acceso un faro sulle criticità non ancora sanate da molte istituzioni scolastiche in merito agli obblighi di pubblicazione per l’annualità 2024, disciplinati dalla Delibera ANAC n. 192/2025.
Non si tratta più di una semplice fase di accompagnamento: l’Autorità ha avviato una fase di pre-contestazione, richiamando espressamente le responsabilità personali e retributive dei Dirigenti Scolastici e del personale coinvolto.
L’ANAC non valuta solo la presenza del dato, ma la sua qualità attraverso cinque parametri definiti dal D.Lgs. 33/2013:
Nel contesto scolastico, le attribuzioni tipiche dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) sono svolte dai Revisori dei Conti. Tuttavia, il richiamo dell’ANAC del luglio 2026 introduce una sottile aporia terminologica invitando l’“organo di indirizzo politico” a compilare un questionario di verifica.
Nelle scuole, pur essendo il Consiglio di Istituto l’organo di indirizzo, la rappresentanza legale e la gestione unitaria spettano al Dirigente Scolastico, che assume quindi il ruolo di attuatore principale e responsabile della trasparenza.
Le scuole hanno una scadenza perentoria: il 30 settembre 2026. Dopo tale data, l’applicativo web dell’ANAC sarà bloccato e l’inadempimento diventerà definitivo. Ecco i passaggi necessari:
Particolare attenzione va prestata alla sottosezione “Consulenti e Collaboratori”, dove la mancanza dell’attestazione di verifica dell’insussistenza di conflitti di interesse è una delle criticità più frequenti. Anche per i “Bandi di gara e contratti”, la digitalizzazione impone ora il collegamento diretto con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).
L’inadempimento non sanato non è solo un rischio burocratico: per il Dirigente Scolastico può tradursi in una valutazione negativa da parte dell’USR, con potenziale decurtazione o revoca della retribuzione di risultato. Per il DSGA e il personale amministrativo, trattandosi di adempimenti istruttorie materiali, il mancato caricamento dei dati rileva ai fini della responsabilità disciplinare per omessa esecuzione di direttive o doveri d’ufficio.
L’obiettivo finale, come auspicato dall’ANAC, è superare la “trasparenza di facciata” per strutturare uno “scadenzario della Trasparenza” che diventi parte integrante della gestione quotidiana della Scuola.