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06.11.2026

Sentenza del Tribunale di Messina, il prof aveva diritto al posto in assegnazione provvisoria interprovinciale

Un docente titolare nella provincia di Messina aveva presentato domanda di assegnazione provvisoria per la provincia di Asti con la motivazione di ricongiungimento al coniuge che aveva da poco avuto l’immissione in ruolo in una scuola della città piemontese. Pur non avendo la moglie ancora domicilio e residenza ad Asti, ma solo la nomina del ruolo a partire dall’1 settembre 2026, il docente aveva richiesto di essere inserito nelle graduatorie di assegnazione provvisoria della provincia di Asti per il posto comune ma anche per i posti di sostegno avendo un anno di esperienza sul sostegno anche se come supplente. L’ufficio scolastico di Asti ha in un primo tempo inserito in graduatoria il docente messinese e gli aveva anche assegnato un posto proprio nella scuola dove era entrata in ruolo la moglie, ma successivamente, dopo pochi giorni, con un decreto di rettifica cancellava la nomina di assegnazione provvisoria ed escludeva il docente dalle graduatorie in quanto ritenuto senza titolo per avere il diritto a partecipare alla mobilità annuale.

Ricorso accolto con urgenza

Il ricorrente difeso dall’avv. Vincenzo Crupi esperto di diritto scolastico, ha ritenuto di ricorrere con urgenza (ex art.700 c.p.c.), per annullare il provvedimento di esclusione dalle graduatorie di assegnazione provvisoria e rivendicare la piena legittimità al ricongiungimento al coniuge trasferito ad Asti per assumere il ruolo a partire dall’1 settembre 2026.

Nella sentenza del giudice del lavoro di Messina è scritto che ricorrono i presupposti di urgenza del ricorso determinati sia dalla natura dei diritti coinvolti, quali il diritto alla convivenza con il coniuge e al mantenimento della stabilità del nucleo familiare, la cui lesione non è ristorabile per equivalente, sia dal carattere temporaneo e provvisorio della disponibilità del posto vacante.
Il ricorso è pertanto accolto limitatamente alla valutazione della domanda formulata dal ricorrente e alla valutazione della sua posizione in graduatoria, ferma restando l’attribuzione di punteggio pari a zero.

La domanda presentata non era stata accolta

Il docente ricorrente aveva presentato all’ATP di Alessandria-Asti la domanda di assegnazione provvisoria per la provincia di Asti per ricongiungimento al coniuge, ai sensi dell’art. 7. Commi 1 e 6 del C.C.N.I. del 10.07.2026, per la scuola secondaria di I e II grado, sia sul posto di titolarità A0XX e A0YY , sia sul posto di sostegno ADMM-ADSS, in quanto in possesso del requisito
di cui all’art. 7 comma 14 del predetto C.C.N.I per avere svolto un anno di supplenza sul sostegno pur non possedendo titolo di specializzazione. Il ricorrente si lamentava di essere stato escluso dall’ATP di Alessandria-Asti dalla classe di concorso A0XX e di essere stato assegnato, in un primo tempo, con graduatoria definitiva del 14.08.26 per la classe di concorso ADSS nella scuola di Asti in cui era stata nominata in ruolo il coniuge per poi essere stato escluso dalla stessa assegnazione “in quanto non previsto dal C.C.N.I.”, in data 20.08.2026. Il ricorrente specifica nel ricorso di avere presentato reclamo, rimasto privo di riscontro.

Lamentava all’interno del ricorso di urgenza l’illegittimità dell’esclusione dalla graduatoria definitiva da parte dell’ATP di Alessandria-Asti, in quanto titolare del diritto all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare, con punteggio pari a zero punti poichè il coniuge non aveva avuto il tempo necessario di spostare la residenza ad Asti dove era da pochi giorni entrata in ruolo a partire dal giorno 1 settembre 2026.

Ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede di lavoro

Per quanto riguarda il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile, c’è da sottolineare il caso specifico dell’art.7, comma 6 del CCNI mobilità annuale 2025-2026 del 10 luglio 2026. In tale norma contrattuale è scritto: “In caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016 destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica”. Proprio il suddetto comma 6 specifica che se il coniuge del docente di ruolo è destinato nella provincia Y per una nuova sede di lavoro, allora il docente di ruolo che risiede insieme al coniuge nella provincia X, acquisice il diritto a partecipare all’assegnazione provvisoria nella provincia Y. Per cui il docente di ruolo residente a Messina insieme al coniuge ha pieno diritto a ricongiungersi in assegnazione provvisoria ad ASTI nuova sede lavorativa in cui è stata destinata la moglie.

Resistendo all’azione, l’amministrazione eccepiva che il diritto al ricongiungimento familiare è strettamente correlato all’iscrizione anagrafica nel comune di assegnazione, dalla quale si prescinde solo se si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza, circostanza che non si riscontra nel caso di specie.

Conclusioni della sentenza del Tribunale

Il giudice del lavoro del Tribunale di Messina, comprendendo pienamente il senso del CCNI mobilità annuale del 10 luglio 2026, ordina all’amministrazione di adottare i provvedimenti necessari per la valutazione della domanda di assegnazione provvisoria del docente ricorrente in un istituto ricadente nella provincia di Asti.

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