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Aggiornato il 09.02.2026
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Sostegno a scuola: cosa devono fare i genitori per attivarlo? I vari passaggi

Laura Bombaci

Il sostegno a scuola è un mondo ed è il campo in cui, più degli altri, risulta evidente l’importanza della collaborazione tra genitori e docenti e dirigenti scolastici. Gli interessi di ogni alunno con disabilità rendono cruciale la partecipazione della famiglia alle attività scolastiche e alla definizione dei percorsi pensati ad hoc per quel singolo alunno.

Ma cosa accade alle famiglie che hanno figli con disabilità? O, ancora prima, come riconoscere una eventuale disabilità nel proprio figlio? Come attivare il sostegno a scuola? Cosa fare dopo una segnalazione di un docente che si accorge che un bambino possa avere bisogno di sostegno? Andiamo con ordine.

Disabilità: la definizione

Partiamo dalla definizione di disabilità fornita dalla legge 104/1992: “È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.

Chi verifica l’esistenza di una disabilità? E come?

Il riconoscimento della condizione di disabilità è effettuato dall’INPS mediante le unità di valutazione di base, composte da due medici nominati dall’INPS, di un professionista sanitario e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell’INPS specializzato in medicina legale.

La commissione medica è chiamata a pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nei casi di valutazione della diagnosi funzionale all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito.

Contestualmente, le commissioni mediche di ciascuna unità sanitaria locale indicate nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori, l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI).

Cos’è il profilo di funzionamento?

Il Profilo di funzionamento, come spiegato nel Decreto 66 del 2017, è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale, e definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica.

Il documento è redatto dall’unità di valutazione multidisciplinare, con la collaborazione dei genitori nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico o di un docente specializzato sul sostegno didattico, ed è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

L’unità di valutazione multidisciplinare è composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell’Ente locale di competenza.

I genitori trasmettono il profilo di funzionamento all’istituzione scolastica e all’ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto. A decorrere dal 1° settembre 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.

Cosa sono il progetto individuale e il progetto di vita?

Il progetto individuale è previsto dalla norma e riguarda i servizi (o le prestazioni o le misure di supporto economico) che l’ente locale, su richiesta della famiglia, mette a disposizione dell’alunno con disabilità. In breve, si tratta di un documento stilato dall’ente locale, d’intesa con la competente Azienda sanitaria locale, sulla base del Profilo di funzionamento del ragazzo e del Pei redatto dalla scuola.

Tale documento non è automatico, ma va appositamente richiesto dalle famiglie. La sua redazione poi verrà effettuata con la partecipazione di un rappresentante dell’istituzione scolastica coinvolta.

Al contrario del progetto individuale, il progetto di vita non è un documento né un modulo da compilare, ma è l’idea che gli apprendimenti siano funzionali all’autonomia e alla vita futura del ragazzo.

Cos’è il Git?

Per ciascun ambito territoriale provinciale è costituito il Gruppo per l’Inclusione Territoriale (GIT), composto da personale docente esperto nell’ambito dell’inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative.

Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell’USR ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma o rifiuta la richiesta inviata dal dirigente scolastico all’USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno. Il GIT supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI e nelle attività di didattica inclusiva. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:
a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell’inclusione scolastica;
b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.

Come richiedere il sostegno a scuola?

Ma come richiedere il sostegno a scuola? Quali sono i passaggi che devono fare i genitori? A rispondere a queste domande sono le Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, che mettono in atto quanto deciso dal D. Lgs. 66/2017 pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2023. Le Linee Guida contengono anche un utile glossario.

Il percorso è sequenziale e coinvolge i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), i servizi sanitari (ASL/SSN) e l’INPS. Va da sé che se un genitore sospetta una disabilità nel figlio, la prima cosa da fare è sicuramente confrontarsi con la scuola, partendo dai docenti. Anzi, sono spesso questi ultimi che fanno delle segnalazioni ai genitori.

Se vogliono procedere, i genitori devono poi contattare il personale medico, ossia il servizio sanitario specialistico pubblico o privato accreditato del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

FASE 1: il Certificato Medico Diagnostico-Funzionale (CMDF)

Il primo passo spetta infatti al servizio sanitario specialistico (SSN) che ha in carico il soggetto. Il documento che va richiesto è il Certificato Medico Diagnostico-Funzionale (CMDF) obbligatorio e preliminare per la richiesta di accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica.

Chi lo redige? Viene redatto in modalità telematica dal servizio specialistico pubblico o privato accreditato del SSN (ASL) che ha effettuato la valutazione diagnostico-funzionale e/o che ha in carico il soggetto.

Cosa contiene?

◦ La diagnosi clinica (codificata in ICD, ICD-9-CM o ICD-10) e la prognosi attesa.    

◦ Gli elementi clinici rilevanti (anamnesi, esame obiettivo, osservazioni cliniche).    

◦ La descrizione del funzionamento attuale del soggetto (in termini di capacità e performance) nei domini chiave (Apprendimento, Comunicazione, Relazioni e socializzazione, Autonomia personale e sociale).   

◦ L’analisi dei fattori ambientali (barriere e facilitatori) che influenzano la performance.    

◦ I punti di forza specifici del soggetto (es. attitudini, interessi, motivazioni).   

◦ Suggerimenti sui fattori ambientali necessari per un’adeguata partecipazione in ambito scolastico.

FASE 2: il Verbale di accertamento della condizione di disabilità

Una volta ottenuto il Certificato Medico Diagnostico-Funzionale, il genitore può procedere con la domanda di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, che va presentata all’INPS.

Il genitore dovrebbe poi far compilare al medico il Certificato Medico Introduttivo e poi presentare domanda sul portale INPS (anche tramite CAF/patronato).

L’accertamento delle condizioni di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica è effettuato dalle Commissioni Mediche competenti (INPS/ASL) in “sede, forma e data unificata” (se richieste contestualmente, anche per l’invalidità civile e l’handicap). La Commissione è composta specificamente da un medico legale (presidente), un medico specialista in pediatria o neuropsichiatria infantile, e un medico specialista nella patologia del soggetto.

La commissione valuta l’interazione tra lo stato di salute e i fattori ambientali nell’effettivo ambiente di vita, verificando se questa interazione determini una potenziale restrizione di partecipazione in ambito scolastico tale da richiedere una significativa modificazione e personalizzazione della programmazione didattica e/o degli strumenti (gli “accomodamenti ragionevoli”).

L’esito di questa fase è il Verbale di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, che esprime un giudizio sull’entità della potenziale restrizione di partecipazione (assente, lieve, media, elevata, molto elevata) per ciascuno dei domini (Apprendimento, Comunicazione, Relazioni e socializzazione, Autonomia personale e sociale). Se l’esito della condizione di handicap (prerequisito) è negativo, la domanda di accertamento per l’inclusione scolastica viene archiviata.

FASE 3: la redazione del Profilo di Funzionamento (PF)

Il Verbale è il presupposto necessario per l’elaborazione del Profilo di funzionamento che a sua volta è propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI (Piano Educativo Individualizzato).

Chi lo redige? L’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) del SSN. La UVM agisce con la collaborazione dei genitori e con la partecipazione del dirigente scolastico (o docente specializzato sul sostegno didattico).

Cosa contiene? Il Piano descrive in dettaglio l’interazione del soggetto con i fattori ambientali in ambito scolastico e definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica.

FASE 4: La Stesura del PEI e l’Assegnazione del Sostegno

Il Profilo di Funzionamento è l’input necessario per la redazione del Piano Educativo Individualizzato. Il PEI è redatto e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO) della scuola e definisce gli obiettivi, i metodi e i criteri di valutazione.

È attraverso il PEI che vengono definite le misure di sostegno necessarie e l’eventuale quantificazione delle ore di sostegno. Il genitore deve quindi partecipare alle riunioni del GLO e, nei casi più gravi, chiedere il progetto individuale al Comune.

I vari casi

Le Linee Guida individuano diverse fattispecie di accertamento per l’inclusione scolastica:

CasisticaCondizione InizialeDocumenti Presentati dai GenitoriNote
1aSoggetto nuovo, senza precedente riconoscimento di handicapContestuale Domanda per Accertamento di Handicap e per Accertamento di Disabilità ai fini Inclusione Scolastica, entrambe introdotte dal Certificato Medico Diagnostico-Funzionale (CMDF).L’iter prosegue con PF e PEI solo a valle del riconoscimento come “soggetto in età evolutiva con disabilità ai fini dell’inclusione scolastica”.
1bSoggetto nuovo, già riconosciuto in situazione di handicap (L. 104/92)Domanda di Accertamento della Condizione di Disabilità ai fini Inclusione Scolastica (eventualmente anche domanda di aggravamento dell’handicap), introdotta dal CMDF.L’iter prosegue con PF e PEI a valle del riconoscimento.
2aSoggetto con PEI precedente, con handicap riconosciuto senza revisione prevista, e passaggio di grado di istruzioneNon è obbligatorio presentare l’istanza di accertamento della disabilità.L’Unità Multidisciplinare (UVM) provvede comunque alla redazione del Profilo di Funzionamento (PF) secondo le nuove Linee Guida, per assicurare la continuità del progetto inclusivo.
3bSoggetto con PEI precedente, con accertamento di disabilità ai fini inclusione scolastica con previsione di revisioneSottoposto a nuovo accertamento della disabilità ai fini inclusione scolastica. Non è necessario un nuovo CMDF.Il nuovo accertamento viene effettuato sulla base del Profilo di Funzionamento (PF) e altra documentazione utile fornita dal genitore.

Si può avere una disabilità ma non il sostegno didattico?

Ricordiamo che non è possibile ottenere la certificazione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica senza il riconoscimento dell’handicap (Legge 104/92), mentre è possibile avere il riconoscimento di handicap senza che l’accertamento della disabilità rilevi una restrizione di partecipazione in ambito scolastico.

Si può avere il riconoscimento di handicap (il presupposto clinico-sociale) ma scoprire, grazie alla valutazione ICF/biopsicosociale (che guarda la performance nell’ambiente reale), che al momento l’interazione tra la menomazione e l’ambiente non produce una restrizione di partecipazione (o la restrizione è assente). Ciò significa che, pur essendo in condizione di handicap, il bisogno di personalizzazione significativa del programma didattico (il sostegno) potrebbe non essere elevato o essere già gestito dai facilitatori presenti.

Come stabilire il numero di ore di sostegno?

Ma come viene stabilito il numero di ore di sostegno da assegnare a ogni studente con disabilità? Tutto viene deciso in ambito di redazione del PEI. Come definito dal Decreto interministeriale 153 del 2023 esiste un documento, l’Allegato C1 al PEI, in cui chi lo compila decide, in base ad alcuni parametri, la quantità di ore.

In particolare, si tratta della “Tabella Fabbisogno Risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza“. Il massimo, alla scuola dell’infanzia, è 25 ore, alla primaria 22, alla secondaria 18.

Disturbi dell’apprendimento, va attivato il sostegno?

Impossibile non citare, seppure brevemente, il caso dell’Adhd, dei disturbi dell’apprendimento e dei BES, bisogni educativi speciali.

La Legge 170/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia come disturbi dell’apprendimento. Gli studenti con DSA hanno diritto a misure di supporto, ma queste misure sono strutturate in modo specifico e, di norma, non richiedono l’assegnazione di un insegnante di sostegno.

Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

Le istituzioni scolastiche devono garantire queste misure:

Didattica individualizzata e personalizzata: La scuola deve adottare forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico. Questa didattica deve tenere conto delle caratteristiche peculiari dei soggetti, come il bilinguismo, e adottare una metodologia e una strategia educativa adeguate.

Strumenti compensativi: Devono essere introdotti strumenti compensativi, inclusi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche.

Misure dispensative: Vengono introdotte misure dispensative da alcune prestazioni che non sono essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. Per esempio, nell’insegnamento delle lingue straniere, è garantito l’uso di strumenti compensativi e ritmi graduali di apprendimento, con la possibilità, ove risulti utile, dell’esonero.

Verifica e valutazione: Sono garantite adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto riguarda gli esami di Stato e di ammissione all’università, nonché gli esami universitari.

Cosa sono i BES?

La normativa relativa ai Bisogni Educativi Speciali (BES) è composta dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e dalla successiva Circolare n. 8 del 6 marzo 2013.

Cosa sono i Bisogni Educativi Speciali (BES)

La Direttiva ridefinisce e completa l’approccio tradizionale all’integrazione, estendendo la responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES).

I BES ricomprendono tre grandi sotto-categorie:

  1. Disabilità (con certificazione Legge 104/92).
  2. Disturbi Evolutivi Specifici (compresi DSA).
  3. Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

Tutti gli alunni, con continuità o per determinati periodi, possono manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici o sociali, e le scuole devono offrire loro una risposta adeguata e personalizzata.

La scuola, nell’ottica di una presa in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni in difficoltà, ha il dovere di adottare la personalizzazione della didattica.

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Lo strumento privilegiato per la gestione dei BES è il percorso individualizzato e personalizzato, formalizzato in un Piano Didattico Personalizzato (PDP).

  • Finalità del PDP: definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
  • Contenuto: il PDP non è più inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi solo per gli alunni con DSA, ma è lo strumento in cui si possono includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, utili a moltissimi alunni con BES privi di certificazione diagnostica.
  • Adozione delle Misure: i Consigli di classe o i team dei docenti, basandosi su considerazioni pedagogiche e didattiche, possono indicare quando è opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative.
  • Approvazione: l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato deve essere deliberata in Consiglio di classe (o dal team docenti della primaria) e deve dare luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o suo delegato), dai docenti e dalla famiglia.
  • Casi senza Certificazione: se non è presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe deve motivare opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, al fine di evitare contenzioso.

I disturbi evolutivi specifici

Per gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (categoria che include DSA, deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit della coordinazione motoria e ADHD):

  • La scuola deve agire prontamente. Anche in assenza immediata della certificazione da parte di strutture pubbliche, si raccomanda di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010 (strumenti compensativi e dispensativi), qualora il Consiglio di classe ravvisi criticità riconducibili al disturbo, basandosi su considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
  • Ciò serve a risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (che possono superare i sei mesi), garantendo che gli alunni non permangano senza le tutele cui avrebbero diritto.

ADHD: è handicap? Ci vuole il sostegno?

La Direttiva Ministeriale fornisce indicazioni specifiche riguardo al Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD):

L’ADHD rientra nella categoria dei Disturbi Evolutivi Specifici, che ricomprendono anche i disturbi dell’attenzione e dell’iperattività.

Per quanto riguarda il riconoscimento come handicap (L. 104/92) e l’assegnazione del sostegno:

  • I Disturbi Evolutivi Specifici in generale (e quindi anche l’ADHD) non vengono o possono non venire certificati ai sensi della Legge 104/92, e di conseguenza non danno diritto all’insegnante per il sostegno.
  • Tuttavia, il documento specifica che in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave — anche per la comorbilità con altre patologie (come il disturbo oppositivo provocatorio, disturbo della condotta, DSA, disturbi d’ansia o dell’umore) — richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla Legge 104/92.

L’ADHD non è quindi automaticamente considerata una condizione di handicap, ma può esserlo se la gravità e/o la comorbilità con altre patologie sono tali da compromettere significativamente il percorso scolastico, richiedendo l’applicazione della L. 104/92.

La Direttiva e la Circolare istituiscono strutture di supporto per la scuola:

  • Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI): rileva i BES, supporta i colleghi sulle strategie e metodologie, e redige una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), riferito a tutti gli alunni con BES, da deliberare in Collegio dei Docenti.
  • CTS (Centri Territoriali di Supporto) e CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione): assumono un valore strategico come interfaccia tra l’Amministrazione, le scuole e la rete di supporto territoriale. Offrono informazione, formazione e consulenza specifica sulla didattica dell’inclusione per la disabilità e i disturbi evolutivi specifici, comprese tematiche come l’ADHD.

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