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Spetta al DS considerare i rischi delle lavoratrici e delle studentesse in gravidanza

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Spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi degli art. 17 e 28 del D. Lvo 81/08, considerare anche i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e delle studentesse (equiparate alle lavoratrici nelle attività di laboratorio) in gravidanza o in allattamento, definendo le condizioni di lavoro non compatibili e le misure di prevenzione e protezione che egli intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, dandone comunicazione alle dipendenti e al RLS.

Nel documento di valutazione dei rischi si devono individuare fattori di rischio riferibili alle lavoratrici madri. Si configura pertanto una situazione nella quale il Datore di lavoro valuterà di volta in volta il dettaglio delle mansioni per evitare che alla lavoratrice/studentessa siano affidati incarichi che possano danneggiare la sua salute e quella del nascituro.

A tal fine, la lavoratrice/studentessa, ai sensi dell’art. 21 del D. L.vo 151/01, deve al più presto informare il datore di Lavoro del proprio stato, presentando il certificato di gravidanza ed eventuale altra documentazione utile sul suo stato di salute; tale documentazione sarà ovviamente trattata in modo riservato ai sensi del D.L.vo 196/03 poiché rientra fra i dati sensibili.