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Spezzoni inferiori o uguali a 6 ore, ecco come il DS li deve conferire

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Molte segreterie scolastiche hanno ricevuto la liberatoria, da parte degli uffici scolastici provinciali, per conferire gli spezzoni residui inferiori o uguali a sei ore. Ecco come il Dirigente scolastico deve agire.

Conferimento delle ore pari o inferiori a sei

Come specificato nella circolare ministeriale delle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento delle supplenze le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi.

Tali spezzoni di ore inferiori o uguali a sei devono essere conferiti nel seguente modo:

  • prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
  • successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
  • Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre.