Sono partite questa settimana le ispezioni nella scuola della provincia di Latina in cui era iscritto Paolo, il ragazzo di quattordici anni che si è tolto la vita a quattordici anni a causa delle continue vessazioni da parte dei bulli, i compagni di scuola.
Il giovane sarebbe stato vittima da tempo di bullismo, da parte di studenti ma anche, secondo le loro testimonianze, di docenti. A quanto pare il 14enne veniva vessato per il suo aspetto dolce, per l’animo gentile, per i capelli lunghi, venendo chiamato “Paoletta” o “Nino D’Angelo”.
I genitori parlano di varie denunce fatte pervenire alla scuola, ma la dirigente scolastica dell’istituto superiore nega; probabilmente, dice il fratello, la ds non era a conoscenza in quanto il ragazzo frequentava una sede distaccata dell’istituto.
Ma nella scuola superiore che frequentava Paolo, cosa è stato attivato per contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo?
Nel sito internet della scuola sono presenti tre specifici documenti: il Regolamento d’Istituto, il Patto di corresponsabilità educativa e il Codice per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo, aggiornati al maggio 2025.
La scuola è dotata di un Codice di prevenzione per il Bullismo e il Cyberbullismo in cui l’Istituto si impegna a prevenire ogni forma di violenza, educando gli studenti al rispetto, alla collaborazione e alla capacità di segnalare prevaricazioni.
A tal fine, c’è scritto nel documento, sono attivati un Referente di Istituto per la prevenzione e il contrasto, un Team Antibullismo (composto da Dirigente, referente, animatore digitale e altre professionalità) e un Tavolo permanente di monitoraggio (con rappresentanti di studenti, insegnanti e famiglie). La scuola, continua il documento, adotta diverse azioni di prevenzione (universale, selettiva, indicata) e segue procedure dettagliate in caso di presunto episodio, che includono segnalazione, valutazione approfondita del caso (con classificazione del rischio: codice verde, giallo, rosso), decisione sull’intervento e monitoraggio. Gli interventi possono essere di natura educativa con la classe, individuali (per bullo e vittima) o di gestione della relazione, coinvolgendo anche le famiglie. Il Codice specifica che, in presenza di reati perseguibili d’ufficio, il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di segnalare all’Autorità Giudiziaria.
Il codice, in particolare, definisce cosa fare in caso di episodi acuti di bullismo:
1. Raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
2. Approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
3. Gestione del caso con scelta dell’intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
4. Monitoraggio della situazione e dell’efficacia degli interventi.
Le azioni da intraprendere si possono così riassumere:
a) Accertamento dei fatti. Il personale scolastico che assiste (ed ovviamente interviene) o riceve segnalazioni di episodi di bullismo o di cyberbullismo deve informare immediatamente il Dirigente Scolastico che, ricevuta, tramite comunicazione del personale dipendente, dei genitori degli alunni, di terzi, o degli organi di informazione, o in qualunque altra maniera, notizia di un presunto caso di bullismo deve esperire, con la riservatezza del caso, un’istruttoria volta ad accertare i fatti, preoccupandosi prima di tutto di proteggere la vittima.
b) Segnalazione di eventuali reati perseguibili d’ufficio all’Autorità Giudiziaria. L’art. 361 codice penale fa obbligo il pubblico ufficiale di denunciare all’Autorità Giudiziaria il reato perseguibile d’ufficio di cui abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni. L’art. 361 punisce non solo l’omissione, ma anche il ritardo nella denuncia. Sul Dirigente Scolastico incombe dunque l’obbligo di segnalazione all’Autorità Giudiziaria quando ricorrono le condizioni sopra richiamate. La segnalazione all’A.G. deve essere fatta indipendentemente dalla circostanza che altri soggetti abbiano già sporto denuncia o querela per i medesimi presunti fatti. La segnalazione all’A.G. deve essere inoltrata anche se l’autore del reato non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età: anche se i minori di 14 anni non sono imputabili, nei confronti di un infraquattordicenne il Giudice del Tribunale per i Minori potrebbe adottare una misura amministrativa.
c) Accertamenti relativi ad eventuali responsabilità degli adulti incaricati della vigilanza degli alunni. Il Dirigente Scolastico deve accertare se, al verificarsi di episodi di bullismo o di cyberbullismo, vi sia stato un difetto o un’omissione di vigilanza da parte del personale scolastico (docenti e/o ATA). Al riguardo è da rilevare che spesso gli episodi avvengono “al cambio dell’ora”, o “durante la ricreazione”. Ed è appena il caso di ricordare che la vigilanza sugli alunni deve avvenire senza soluzione di continuità, e pertanto il Dirigente Scolastico deve impartire disposizioni di servizio che regolamentino gli obblighi di vigilanza da parte del personale dipendente. Carenze nella vigilanza degli alunni possono configurare la culpa in vigilando ex art. 2048 cc, e, in sede penale, il reato di abbandono di minore ex art. 591 codice penale. Anche su questi aspetti il Dirigente scolastico deve effettuare un’istruttoria, e, ove vi sia stato un difetto di vigilanza, aprire e concludere procedimenti disciplinari per violazione degli obblighi di servizio.
Nel Patto di Corresponsabilità viene sottolineato l’impegno della scuola nel promuovere un clima sereno, bandendo ogni forma di pregiudizio, emarginazione e bullismo, inclusa quella realizzata per via telematica, definita come l’atto intenzionale di isolare, abusare o mettere in ridicolo uno studente o un gruppo.
Il Patto definisce i ruoli e gli impegni di tutte le componenti della comunità scolastica. La Scuola si impegna a tutelare il diritto ad apprendere e a sostenere gli studenti in difficoltà. Il Dirigente Scolastico garantisce l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Regolamento di Istituto. C’è scritto: “I docenti si impegnano a contribuire a un clima positivo, a valorizzare le differenze, a comunicare con i genitori e a rispettare e far rispettare il regolamento di Istituto, con particolare riguardo ad eventuali atti di bullismo e cyberbullismo. Allo stesso modo, il personale Amministrativo-Tecnico-Ausiliario si impegna a rispettare e far rispettare il regolamento in merito al bullismo e cyberbullismo. Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di rispettare insegnanti e compagni, apprezzare le diversità, ripudiare il bullismo e segnalare alla Dirigenza eventuali atti di sopraffazione”.
Nel Regolamento d’Istituto viene ribadito che tutti gli episodi di violenza tra studenti, sia all’interno che all’esterno della scuola, sono puniti con severità. Il regolamento stabilisce che gli studenti devono poter frequentare la scuola serenamente, senza subire prepotenze, bullismo o cyberbullismo.
Qualora le violazioni del presente regolamento configurino atti di bullismo o cyberbullismo si applica la sanzione più grave prevista per la violazione in questione.
I docenti, come specificato nel Regolamento, hanno il dovere di vigilare e segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico eventuali episodi di bullismo e cyberbullismo. I provvedimenti disciplinari, che devono avere sempre finalità educative e essere proporzionati alla mancanza, includono l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni per gravi o reiterate infrazioni, comprese quelle di bullismo e cyberbullismo.
Per comportamenti riconducibili a reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, è previsto l’allontanamento oltre 15 giorni o, nei casi più gravi e di recidiva, l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico o l’esclusione dallo scrutinio finale o dagli esami di stato. È possibile convertire le sanzioni in attività utili alla comunità scolastica. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo di garanzia interno alla scuola.
Resta da vedere se emergeranno discrepanze, in seguito all’ispezione, tra quanto scritto nei documenti e quanto veramente applicato da dirigente e docenti.