Istigazione al suicidio. È questa l’ipotesi di reato sul tavolo dei magistrati della Procura dei minori che indagano sulla morte del 14enne di Latina, nel Lazio, che secondo i familiari si sarebbe tolto la vita a causa di atti di bullismo subiti a scuola. A comunicarlo è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha inviato ispettori nelle scuole frequentate dal ragazzo. Nelle scorse ore la Procura dei minori ha convocato quattro giovani, che dovranno chiarire la loro posizione. La giovane età, spiega a La Tecnica della Scuola l’avvocato Dino Caudullo, non li esime da responsabilità penali e civili. Queste ultime, in determinati casi, possono coinvolgere anche le famiglie.
L’esperto evidenzia prima di tutto le responsabilità penali a cui va incontro chi si macchia di atti di bullismo, “ad esempio la violenza privata, punita dall’articolo 610 del Codice penale“. Quest’ultimo, ricorda l’avvocato, riguarda “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”. C’è anche la possibilità che si sfoci in ipotesi di reato più gravi, “come le percosse e le lesioni personali“. Per non parlare di situazioni ancora più drammatiche, come appunto quella di Latina, dove – se confermato il legame con il bullismo – la conseguenza sarebbe stata addirittura la morte del ragazzo. Una situazione che andrà chiarita nelle sedi giudiziarie.
Ma la responsabilità non si limita al piano penale. “A prescindere dalla configurabilità o meno di specifiche ipotesi di reato, gli episodi di bullismo possono essere certamente valutati, oltre che in sede disciplinare in ambito scolastico, anche in sede civile”. In determinati casi, infatti, “può essere rivendicato il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile“. Tale articolo prevede che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
“Se a commettere queste azioni sono alunni che hanno compiuto i 14 anni, per il nostro ordinamento sono soggetti imputabili”, chiarisce ancora l’esperto. “Come tali, possono rispondere in sede penale qualora le condotte poste in essere dovessero integrare gli estremi dell’illecito penale“. Nessun salvacondotto legato all’età, insomma. Anche i nuclei familiari possono correre dei rischi di fronte alla legge. “Certamente le famiglie dei minori che compiono atti di bullismo non sono esenti da responsabilità, in quanto possono essere chiamate ai sensi dell’articolo 2048 del Codice civile a risarcire gli eventuali danni causati dal figlio minorenne“.
Il bullismo, insomma, è tutt’altro che una ragazzata. Eppure, continua a essere piuttosto diffuso, come confermano i dati del rapporto HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità. Certo, sulla carta “oltre l’85% dei ragazzi dichiara di non aver mai agito o subito atti di bullismo”. Allo stesso tempo, però, “la frequenza tende a essere maggiore tra i più giovani”, arrivando a coinvolgere “circa il 20% degli 11enni, intorno al 15% dei 13enni e meno del 10% nei 15enni”. Con l’aumentare dell’età, invece, “le proporzioni di chi subisce o agisce atti di bullismo si riducono progressivamente”.
Il rapporto fornisce anche altri dettagli. In generale, si legge, i casi sono per lo più isolati. “Tra chi ha dichiarato di aver subito atti di bullismo, circa la metà ne riferisce episodi per una o due volte soltanto”. A livello territoriale, vi sono segnali di miglioramento in alcune aree. “Emerge un leggero trend in riduzione tra Nord Italia e Centro-Sud, dove le ricorrenze sembrano essere minori“. Il rapporto, infine, accende i riflettori sulle tendenze di genere. “Negli ultimi 12 anni il bullismo si è fortemente ridotto nei maschi di 11 anni, mentre è leggermente aumentato nelle ragazze della stessa età e in quelle più grandi, mantenendosi stabile tra i 13enni“.