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Aggiornato il 10.07.2025
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Supplenze 2025/26, si può ritirare la domanda presentata? Chi può richiedere la continuità didattica? Entro quando accettare o rinunciare alla nomina? FAQ

alle ore 10:00 del 17 luglio 2025 fino alle ore 14:00 del 30 luglio 2025 sarà possibile accedere all’Istanza Polis Informatizzazione Nomine Supplenze per il conferimento delle supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (art. 5, commi da 5 a 12, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44) e delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, nonché delle supplenze relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno.

L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS; a tal fine, gli aspiranti presentano l’istanza per la scelta delle sedi con la modalità e le tempistiche previste al punto 1.1 della circolare riguardante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2025/26.

La pagina del MIM

Il Ministero ha predisposto un’apposita pagina in cui sono contenute tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda.

VAI ALLA PAGINA

Sulla pagina del Ministero, nella sezione Informazioni utili, sono disponibili alcune faq utili per la presentazione delle istanze.

Con quali credenziali posso accedere?

Si può accedere a Istanze OnLine utilizzando in alternativa:

  • credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
  • CIE (Carta di Identità Elettronica)
  • eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)
  • credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

L’utente deve essere abilitato al servizio “Istanze on line (POLIS)”

A chi è rivolta l’istanza piattaforma Informatizzazione Nomine supplenze?

Possono presentare la domanda tutti gli aspiranti inclusi nelle GaE che partecipano ai fini delle supplenze e che non hanno già ottenuto la nomina in ruolo, e quelli inclusi nelle GPS.

Esistono due istanze differenti per le Nomine previste per le supplenze ai fini del ruolo per posti di Sostegno e per le nomine per supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche?

Per entrambe le tipologie di nomina è disponibile una sola istanza “Istanza Informatizzazione Nomine Supplenze” a cui si potrà accedere dal banner presente sulla home page di Istanze online.

Posso modificare i Dati anagrafici e Dati di recapito?

I Dati anagrafici e Dati di recapito sono richiesti in sede di registrazione al portale del Ministero dell’Istruzione e lì devono essere modificati nel caso in cui si renda necessario.

A cosa serve la funzione “Dichiarazione possesso requisiti”, ai fini delle supplenze finalizzate alle nomine in ruolo?

La funzione consente di dichiarare il possesso dei requisiti delle supplenze annuali finalizzata alla nomina in ruolo. Tale sezione può essere compilata solo da parte degli aspiranti inclusi senza riserva nelle GPS di prima fascia per gli insegnamenti di sostegno.

Esiste la possibilità di indicare preferenze diverse per le supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo e per le supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche?

Sì. All’interno dell’Istanza esistono due sezioni, una dedicata all’espressione preferenze supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo su posti di sostegno, da compilare a cura degli aspiranti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, commi da 5 a 12, del D.L. 44/2023; l’altra dedicata all’espressione preferenze supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche, che può essere compilata da tutti gli aspiranti che possono presentare la domanda.
Chi intende partecipare per entrambe le tipologie di nomina deve compilare entrambe le sezioni.
Si precisa che gli aspiranti che dichiareranno la volontà di essere confermati su posto di sostegno ai fini della continuità didattica dovranno compilare le preferenze espresse nella domanda ordinaria di supplenza al punto 5 dell’Istanza per la verifica della nominabilità da parte dell’ufficio.

Quante preferenze è possibile esprimere?

Per ciascuna delle due sezioni è possibile indicare 150 preferenze per tutti gli insegnamenti per cui l’aspirante ha l’inclusione in graduatoria. Inoltre, sarà possibile poter inserire una preferenza sintetica denominata “tutte le sedi della provincia”, sia nella sezione della “Scelta delle preferenze ai fini del ruolo” sia nella sezione della “Scelta delle preferenze per cattedre annuali/fino al termine”, che potrà poi essere personalizzata dall’utente con le ulteriori informazioni di contesto necessarie alla definizione del dettaglio della preferenza (tipo posto, tipo contratto, etc).

Tra le preferenze è possibile selezionare solo scuole?

No, è possibile indicare anche preferenze di tipo sintetico (Comune, Distretto o Tutte le sedi della provincia).

È necessario il codice personale di istanze on line per inoltrare l’Istanza?

No, non viene richiesto.

Dopo aver inoltrato la domanda è possibile fare delle modifiche?

Dopo l’inoltro della domanda, l’aspirante può modificare i dati inseriti solo previo annullamento dell’inoltro. Una volta modificati i dati, è necessario provvedere a un nuovo inoltro, entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande.

Nella sezione “Precedenze di cui alla Legge 104 del 5 febbraio 1992” è possibile allegare più documenti all’Istanza?

Una volta indicata la presenza del riconoscimento della L.104/92, l’aspirante può procedere ad allegare alla domanda un unico documento in formato PDF o se necessario può creare una cartella compressa (.zip) contenente tutti i documenti necessari.

È possibile rinunciare ad una graduatoria inserita con riserva a favore di una a pieno titolo?

Sì, qualora l’aspirante fosse inserito con riserva in una graduatoria e per lo stesso insegnamento fosse inserito a pieno titolo in una graduatoria di fascia inferiore può decidere di partecipare con l’inclusione a pieno titolo rinunciando a quella con riserva presente nella sezione degli insegnamenti.

È possibile ritirare una domanda presentata?

Sì, qualora l’aspirante decidessi di rinunciare all’istanza o a una parte di essa potrà procedere con il ritiro della domanda di partecipazione allo specifico procedimento. L’operazione di ritiro dell’istanza o di una parte di essa è irrevocabile. La procedura di ritiro può essere effettuata solamente nei casi in cui l’ufficio non ha ancora avvio l’elaborazione del processo di nomina.

Cos’è la continuità didattica e chi può richiederla?

La continuità didattica è una procedura prevista dal DM 32/2025 che consente ai docenti che nell’a.s. scolastico precedente hanno svolto una supplenza su posto di sostegno, di essere riconfermati nella stessa scuola per l’anno scolastico successivo, previa istanza della famiglia dello studente. Possono accedervi solo i docenti per i quali ricorrano le condizioni per la conferma, che sono verificate dal Dirigente Scolastico e inserite dallo stesso dirigente in piattaforma precedentemente all’apertura dell’Istanza.

Come si partecipa alla procedura di continuità didattica?

I docenti devono indicare, nella sezione “Insegnamenti” dell’istanza, la volontà di aderire alla procedura. Si precisa che gli aspiranti che dichiareranno la volontà di essere confermati ai fini della continuità didattica dovranno compilare le preferenze espresse nella domanda ordinaria di supplenza al punto 5 dell’Istanza per la verifica della nominabilità da parte dell’ufficio.

Posso modificare le scelte sulla continuità?

Si, dopo l’inoltro della domanda, l’aspirante può modificare i dati inseriti solo previo annullamento dell’inoltro. Una volta modificati i dati, è necessario provvedere a un nuovo inoltro, entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande.

Entro quando devo accettare o rinunciare alla nomina per le supplenze ai fini del ruolo su posti di sostegno?

Devi comunicare la tua decisione entro 5 giorni dalla pubblicazione delle nomine.

Cosa succede se non rispondo alla nomina per le supplenze ai fini del ruolo entro 5 giorni?

La mancata risposta entro i 5 giorni dalla pubblicazione delle nomine equivale a una rinuncia implicita e comporta la decadenza automatica dalla nomina.

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