La problematica relativa al conferimento delle supplenze nel mondo della scuola continua a essere al centro dell’attenzione, soprattutto in relazione al biennio 2024/2026. La materia trova la sua regolamentazione nell’O.M. 88 del 2024, destinata a restare in vigore fino al rinnovo previsto per il biennio 2026/2028, e rappresenta il riferimento normativo per la gestione dei contratti a tempo determinato.
Nel sistema scolastico, infatti, il conferimento delle supplenze avviene attraverso contratti a tempo determinato, stipulati secondo modalità e condizioni ben precise. Proprio queste modalità incidono direttamente sul diritto del docente alla conferma o alla proroga del contratto, rendendo necessario un chiarimento puntuale delle regole applicabili.
Il sistema scolastico, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, procede al conferimento di contratti a tempo determinato nei casi in cui non sia stato possibile assegnare le cattedre e i posti di insegnamento a personale con contratto a tempo indeterminato.
Il conferimento delle supplenze avviene secondo tipologie diverse, individuate in base alla durata dell’incarico e alla natura del posto da coprire. Le principali tipologie previste sono le seguenti:
• Supplenze annuali, presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, coperte con il conferimento del contratto fino al 31 agosto;
• Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, riferite a posti non vacanti ma di fatto disponibili, coperte con il conferimento del contratto fino al termine dell’anno scolastico (30 giugno);
• Supplenze temporanee per supplenze brevi e saltuarie, conferite dal dirigente scolastico.
Queste tipologie costituiscono la base del sistema di conferimento delle supplenze a tempo determinato previsto dalla normativa vigente.
L’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024, all’articolo 13, comma 12, stabilisce che la conferma della supplenza spetta al supplente già in servizio prima della sospensione delle lezioni quando:
• Il docente titolare continua l’assenza anche dopo le vacanze;
• Tra i due periodi di assenza c’è solo la sospensione delle lezioni, come ad esempio le vacanze natalizie, che non interrompe il diritto alla continuità.
In questo caso, la scuola deve confermare lo stesso supplente senza procedere a un nuovo scorrimento delle graduatorie. Il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettiva ripresa delle lezioni.
Per garantire la continuità didattica, qualora al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità, oppure interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, il supplente già in servizio ha diritto alla proroga della supplenza.
La proroga decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Il comma 3 dell’articolo 40 del CCNL Scuola 2006/2009 precisa che, qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quella di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.
Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Alla luce di quanto afferma il comma 3 dell’articolo 40, al supplente che sostituisce un docente titolare assente sette giorni prima della sospensione delle lezioni e fino ad almeno sette giorni dopo la ripresa delle lezioni spetta il pagamento dell’intero periodo delle vacanze.
Il pagamento spetta indipendentemente dalle motivazioni addotte dal docente titolare, che possono anche essere diverse.
In merito, l’ARAN ha chiarito che le assenze del titolare effettuate anche con diverse certificazioni e o motivazioni consentono di maturare il requisito richiesto dalla norma contrattuale.
Tali assenze permettono di comprendere il periodo di sospensione dell’attività didattica nel contratto di lavoro del docente supplente.
Il Ministero, con nota n. 13650 del 18 dicembre 2013, ha disposto che nel caso in cui il diritto al pagamento del supplente per il periodo di sospensione delle lezioni non sia rappresentato all’atto della stipula del primo contratto, è opportuno stipulare uno specifico contratto.
Ciò al fine di liquidare quanto dovuto per il periodo di sospensione delle lezioni, fermo restando che vi sia la certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalla normativa vigente e, nello specifico, dal comma 3 dell’articolo 40 del CCNL Scuola 2006/2009.
Alla luce di quanto afferma il comma 3 dell’articolo 40 del CCNL Scuola, al supplente che sostituisce un docente titolare assente sette giorni prima della sospensione delle lezioni e fino ad almeno sette giorni dopo la ripresa delle lezioni spetta il pagamento dell’intero periodo di sospensione.
Il pagamento riguarda l’intero periodo delle vacanze, come ad esempio le vacanze natalizie o pasquali, e spetta indipendentemente dalle motivazioni addotte dal docente titolare, che possono anche essere diverse.
La condizione rilevante è esclusivamente la continuità temporale dell’assenza del titolare nei termini previsti dalla norma contrattuale.
Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare inferiore ai sette giorni prima del periodo di sospensione delle lezioni ne consegua un altro successivamente alla ripresa delle lezioni, il supplente già in servizio ha diritto alla conferma.
In questa situazione, il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. Al supplente, tuttavia, non spetta il pagamento del periodo di sospensione delle lezioni.
Il diritto riconosciuto è quindi limitato alla conferma dell’incarico, senza estensione della retribuzione al periodo di sospensione.