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Supplenze dopo il 30 aprile, continuano fino agli scrutini in alcuni casi

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Un docente titolare assente continuativamente per cinque mesi, dopo il 30 aprile non rientra nelle classi e dopo tre mesi non rientra nelle classi terminali.

Assenze prolungate e rientro dopo il 30 aprile

Ecco quali sono le norme che regolano il rientro dopo il 30 aprile del docente assente per più di 90 giorni o addirittura per più di 150 giorni continuativi. Ai tempi del Covid-19 non è cambiato nulla rispetto alle assenze prolungate dei prof e al loro rientro dopo il 30 aprile.

Assenze prolungate docenti e rientro dopo 30 aprile

Se dopo una assenza di lungo periodo (superiore ai 5 mesi continuativi) dovuta a motivi di salute o anche per ragioni non legate alla malattia, come ad esempio la conclusione di un periodo di dottorato di ricerca, un docente dovesse rientrare in servizio dopo il 30 aprile, non potrà riprendere servizio nelle proprie classi.

Infatti in caso di lunghe assenze dei docenti titolari, al fine di tutelare la continuità didattica degli studenti ed in particolare modo quella riferita alle classi terminali, esiste una norma contrattuale che consente di lasciare in servizio il docente supplente, mettendo a disposizione il docente titolare per lo svolgimento di supplenze dei docenti assenti, o anche in interventi didattici integrativi per un numero di ore pari a quello della propria cattedra.

Norme contrattuali su assenze prolungate dei prof

La norma contrattuale di riferimento per i casi di assenza dei docenti oltre i 150 giorni e che rientrano dopo il 30 aprile, è l’art. 37 del CCNL 2006-2009, prorogato ai sensi dell’art. 1, comma 10, del CCNL 2016-2018. In tale norma si indicano i casi in cui un docente, che rientra in servizio successivamente al 30 aprile, dopo una lunga assenza, non potrà fare rientro nelle proprie classi.

In buona sostanza il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali

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