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Aggiornato il 25.02.2026
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Interdizione dal lavoro prima e dopo il parto: quando spetta alle docenti e a quali condizioni

La tutela della maternità nel comparto scuola rappresenta un tema particolarmente delicato, soprattutto quando l’attività lavorativa espone la docente a situazioni di rischio specifiche. La normativa di riferimento prevede misure precise per garantire la salvaguardia della salute della lavoratrice e del nascituro.
Accanto al congedo obbligatorio di maternità, esiste infatti l’istituto dell’interdizione dal lavoro, che può essere disposto prima o dopo il parto in presenza di condizioni particolari. Ma quando spetta alle docenti e quali sono i casi concreti previsti per il personale scolastico?

Interdizione dal lavoro prima e dopo il parto: cosa prevede la normativa

Il CCNL Scuola, in coerenza con il decreto legislativo n. 151 del 2001, stabilisce che la lavoratrice madre deve astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla nascita.
Qualora il parto avvenga dopo la data presunta, il periodo eccedente rientra comunque nel congedo di maternità, anche se si supera il limite complessivo dei cinque mesi previsto dalla normativa.
Accanto al congedo ordinario, è prevista la possibilità di Interdizione dal lavoro anticipata o posticipata nei casi in cui sussistano condizioni di rischio per la salute della lavoratrice o del bambino. In tali situazioni, il periodo di astensione può estendersi fino a ricomprendere anche il puerperio fino a sette mesi dopo il parto, come chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 5944 del 2025.

Astensione fino a sette mesi dopo il parto

Secondo quanto prospettato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per le lavoratrici del comparto scuola possono configurarsi specifiche situazioni di rischio tali da giustificare l’Interdizione dal lavoro per l’intero periodo della gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
Le situazioni individuate riguardano in particolare le docenti di:
• asili nido e scuola dell’infanzia;
• scuola primaria;
• scuola secondaria;
• personale di sostegno.

Lavoratrici negli asili nido e scuola dell’infanzia

Per educatrici e insegnanti di scuola dell’infanzia i principali rischi sono:
movimentazione manuale dei carichi (sollevamento bambini);
rischio biologico legato al contatto stretto e all’igiene personale;
posture incongrue e stazione eretta prolungata.
In questi casi, l’Interdizione dal lavoro copre sia la gestazione sia il puerperio fino a sette mesi dopo il parto. L’Ufficio competente rilascia il provvedimento senza ulteriori valutazioni.

Lavoratrici scuola primaria e scuola secondaria

Per le insegnanti della scuola primaria il rischio principale è quello biologico, connesso a malattie esantematiche o situazioni epidemiche. Anche in questo caso il periodo di astensione ricomprende la gestazione e il puerperio fino a sette mesi dopo il parto, con rilascio del provvedimento senza ulteriori accertamenti.
Nella scuola secondaria il rischio individuato riguarda la possibile vicinanza ad alunni affetti da patologie nervose o mentali. In questa ipotesi l’Interdizione dal lavoro copre gestazione e puerperio fino a sette mesi dopo il parto. Tuttavia è necessario accertare, anche tramite dichiarazione del datore di lavoro, che l’esposizione al rischio sia effettiva.

Personale di sostegno e alunni con disabilità

Per il personale di sostegno, docente e non docente, le condizioni da valutare riguardano:
• assistenza ad alunni non autosufficienti o con gravi disturbi comportamentali;
movimentazione manuale di disabili;
esposizione ad agenti biologici.
In tali casi il periodo di astensione durante gestazione e puerperio fino a sette mesi dopo il parto è valutato caso per caso sulla base dei rischi effettivi.

Interdizione e chiusura estiva della scuola

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha inoltre precisato che durante la chiusura estiva dell’anno scolastico, venendo meno il contatto con gli alunni, non si configurano rischi derivanti dall’attività lavorativa.
Di conseguenza, l’Interdizione dal lavoro rimane sospesa fino alla ripresa del nuovo anno scolastico.

Richiesta da parte della lavoratrice

L’Interdizione dal lavoro può essere richiesta direttamente dalla lavoratrice oppure dal datore di lavoro, nel caso della scuola dal dirigente scolastico. La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica disponibile nell’apposita sezione del portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Alla richiesta devono essere allegati:
• copia del documento di identità del richiedente;
certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto, in caso di interdizione anticipata;
• autocertificazione o certificazione di nascita, in caso di interdizione posticipata;
• indicazione della mansione svolta dalla lavoratrice.
La completezza della documentazione è fondamentale per consentire all’Ufficio competente di valutare correttamente la richiesta di Interdizione dal lavoro.

Richiesta da parte del datore di lavoro

Qualora la richiesta di Interdizione dal lavoro sia presentata dal dirigente scolastico, nella domanda devono essere indicati gli eventuali lavori faticosi, pericolosi o insalubri ai quali la lavoratrice risulta esposta.
A tal fine, può essere necessario allegare lo stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere, così da documentare le condizioni effettive di rischio presenti nell’ambiente scolastico.

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