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Supplenze nei licei musicali e coreutici a.s. 2014/2015

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La nota prot. n. 8481 del 27 agosto 2014, riguardante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e Ata per l’a.s. 2014/2015, contiene indicazioni specifiche per il conferimento delle supplenze nei licei musicali e coreutici.

A tale proposito, ricordiamo l’imminente scadenza del 5 settembre entro la quale i docenti in servizio a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, per gli insegnamenti di “Esecuzione ed Interpretazione” e “Laboratorio di Musica di insieme”, possono presentare apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a.s. 2013/14 ovvero negli anni scolastici precedenti. Il diritto alla conferma opera soltanto nei confronti dei docenti che abbiano presentato il modello B1 nel Liceo di interesse.

Successivamente a questa fase di accantonamento e dopo le ulteriori utilizzazioni dei docenti di ruolo della Classe A077, per gli insegnamenti di “Esecuzione e Interpretazione” e “Laboratorio di Musica d’insieme”, e successivamente alla fase delle utilizzazioni, per tutti gli altri insegnamenti, nel caso residuino ulteriori posti o quote orarie, si procede all’attribuzione di supplenze mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto per ciascun singolo insegnamento e specialità musicale.

Le convocazioni degli aspiranti sono disposte dai Dirigenti Scolastici secondo il seguente ordine di priorità:

  1. Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di I fascia e nelle graduatorie ad esaurimento della provincia (nell’ordine: A031 , A032, A077)
  2. Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di I fascia e nelle graduatorie ad esaurimento di diversa provincia (nell’ordine: A031, A032, A077)
  3. Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di Il fascia (nell’ordine: A031 , A032, A077)
  4. Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia (nell’ordine: A031, A032, A077)

 

Nelle province in cui è presente un solo Liceo Musicale, prima di attivare le procedure definite dalle Convenzioni con i Conservatori, i Dirigenti scolastici utilizzano le graduatorie dei Licei musicali e/o coreutici delle altre province della regione secondo l’ordine di priorità definito dall’Ufficio Scolastico Regionale.

In caso di attivazione delle procedure definite dalla Convenzioni con i Conservatori, gli aspiranti saranno graduati in base alla Tabella 8 allegata dal DM 308/14, compresi, esclusivamente per gli insegnamenti di “Esecuzione e Interpretazione” e “Laboratorio di Musica d’insieme”, i titoli artistici (fino a un massimo di 66 punti)”.

Ad ogni modo, le convenzioni non possono derogare dai titoli di studio di accesso previsti dalla nota 3119/14 Allegato E – Tabella Licei.