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Tfa II ciclo: chiarimenti su scorrimento graduatorie, docenti già abilitati Pas e tirocinio

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Con riferimento alla precedente nota del 29 dicembre scorso, il Miur fornisce, con nota prot. n. 3214 del 30 gennaio 2015, ulteriori chiarimenti sulla procedura del II ciclo dei Tfa.

Scorrimento delle graduatorie

Per contemperare sia la posizione di quei candidati che si sono collocati in graduatoria in posizione utile, ma ammessi con riserva a seguito di provvedimenti giurisdizionali, sia la posizione di coloro i quali, inseriti a pieno titolo, siano risultati in posizione non utile a causa delle predette inclusioni, il Miur ritiene opportuno scorrere le graduatorie per un numero di posizioni pari a quella dei candidati inseriti nel novero dei vincitori ammessi con riserva.

Inserimenti in soprannumero

È possibile ammettere in soprannumero gli idonei I ciclo T.F.A. che abbiano nel frattempo acquisito l’abilitazione attraverso i P.A.S. Nel caso, inoltre, di candidati già abilitati nella specifica classe di concorso attraverso P.A.S. e che abbiano però maturato il diritto all’iscrizione al T.F.A. secondo ciclo, in quanto collocati in posizione utile nelle graduatorie del II T.F.A., è consentito lo scorrimento della graduatoria e l’inclusione degli idonei del II ciclo per un numero pari di posizioni, perché tali iscrizioni, trattandosi di personale già abilitato, non incidono sul contingente previsto.

Specifiche classi di concorso

Per tutelare la posizione degli aspiranti nelle procedure inerenti classi di concorso, ove il numero complessivo dei presenti nelle graduatorie di merito sia inferiore ai rispettivi contingenti definiti dal D.M. 312/2014, le istituzioni accademiche sono autorizzate a procedere all’immatricolazione dei candidati presenti nelle relative graduatorie, dopo l’inserimento dei relativi dati . Le classi di concorso saranno segnalate con comunicazioni da parte di CINECA, una volta verificate le singole situazioni. A tal fine, è essenziale che le istituzioni accademiche che hanno terminato le procedure inseriscano a sistema le informazioni.

Svolgimento del tirocinio

Nel rimandare a quanto previsto dal DM 487/2014 e relativi allegati, il Miur fornisce alcune precisazioni.

Nel caso in cui un candidato, iscritto al TFA in una regione, svolga il proprio servizio, con termine del contratto al 31 agosto o al 30 giugno, in altra regione, è opportuno, per facilitare la frequenza delle attività di tirocinio, che lo stesso possa effettuarle presso la sede di servizio, qualora possibile, ovvero presso una istituzione scolastica viciniore.

Riguardo gli abilitandi in classi di concorso con percorso unificato, si conferma l’obbligo di svolgimento di tirocinio presso istituzioni scolastiche del I e del II grado. È demandata ai consigli di tirocinio e alle istituzioni scolastiche la pianificazione dei percorsi, che tengano conto delle esigenze professionali dei corsisti, ferme restando la serietà dell’impegno richiesto e la garanzia dell’assolvimento dei relativi obblighi.