Importante vittoria per la tutela dei diritti dei docenti precari: la Corte d’Appello di Torino (Sezione Lavoro) ha accolto l’appello proposto da un docente con contratti a termine fino al 30 giugno, ribaltando la decisione del Tribunale che gli aveva riconosciuto solo una minima parte di quanto richiesto. Ora il Ministero dell’Istruzione dovrà pagargli integralmente l’indennità sostitutiva per le ferie non godute, in forza del principio statuito dalla Corte di Giustizia Europea e recepito dalla Corte di Cassazione.
La vicenda giudiziaria trae origine dall’azione promossa da un docente per ottenere il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20, anni in cui lo stesso ha prestato servizio con supplenze fino al termine delle attività didattiche. Pur avendo maturato complessivamente oltre 70 giorni di ferie, non ne aveva potuto fruire integralmente né era stato formalmente invitato a goderne, né adeguatamente avvisato che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita del diritto alla monetizzazione.
In primo grado il Tribunale di Torino aveva sposato la tesi ministeriale secondo cui il docente avrebbe “automaticamente” goduto delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (festività natalizie, pasquali, ecc…). Il Giudice del lavoro aveva quindi liquidato solo una cifra minima (275 euro circa), ritenendo “consumato” il diritto al pagamento sostitutivo per il resto delle ferie.
Il ricorso in appello, curato dagli Avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, ha puntato a smontare questa impostazione: secondo la difesa del docente, la normativa interna (art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, integrato dall’art. 1, comma 55, L. 228/2012) va letta alla luce dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell’art. 31 della Carta dei Diritti Fondamentali UE. In base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della Cassazione (che si è più volte pronunciata in termini analoghi), la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite o alla loro monetizzazione è possibile solo se il datore di lavoro dimostra di avere adempiuto a un preciso obbligo di informazione e di invito formale.
La Corte d’Appello di Torino ha fatto proprie queste argomentazioni, censurando il ragionamento del primo giudice che equiparava la condizione del docente precario a un godimento “automatico” delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni. Il Collegio, presieduto dal dott. Piero Rocchetti, ha sancito che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, salvo che il Ministero dimostri di averlo invitato a goderne con espresso avviso della perdita del diritto. In mancanza di prova di tale invito, il diritto alla monetizzazione resta intatto.
Una decisione che conferma un orientamento ormai consolidato in Cassazione e che riafferma l’obbligo del datore pubblico di garantire al lavoratore una informazione adeguata sui diritti di ferie e sulle conseguenze della loro mancata fruizione.
Si tratta di un precedente importante per tutti i docenti precari con contratto fino al 30 giugno, che spesso si vedono negare l’indennità sostitutiva con la motivazione che le ferie sarebbero “consumate automaticamente” nei giorni di sospensione delle lezioni. Con questa sentenza la Corte d’Appello di Torino chiarisce che tale automatismo non può giustificare la perdita del diritto senza la verifica di un reale adempimento dell’obbligo datoriale di informazione e di invito.
Una vittoria importante, che ribadisce la forza vincolante dei principi di diritto europeo anche nei rapporti di lavoro pubblico e conferma che la tutela dei diritti dei lavoratori precari passa anche dal rispetto di regole di trasparenza e correttezza nell’organizzazione del lavoro scolastico.
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