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Università, idoneità per il nuovo reclutamento

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Approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 gennaio, in attuazione della delega attribuita al Governo dall’art. 1 comma 5 della legge n. 230 del 4 novembre 2005, lo schema di decreto legislativo passa al vaglio delle competenti Commissioni parlamentari.
Il nuovo sistema di reclutamento dei docenti universitari si fonda sul requisito (necessario per le chiamate da parte degli Atenei) dell’idoneità nazionale per le fasce dei professori ordinari e di quelli associati. L’idoneità, che, di per sé, non comporta diritto all’accesso al ruolo dei professori universitari, si consegue attraverso procedure di valutazione, che devono attenersi a criteri uniformi, affidate a commissioni concorsuali costituite attraverso un metodo misto di elezione e di sorteggio. In pratica, verrà costituita, per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna delle due fasce di docenza, una lista di 15 commissari nazionali scelti, tramite elezioni, dai docenti appartenenti allo stesso settore per cui si procede. Successivamente, verranno sorteggiati i cinque componenti definitivi della commissione.
Le procedure per il conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale verranno bandite dal Miur ogni anno (tramite apposito decreto che dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale entro il 30 giugno), per i vari settori scientifico-disciplinari e distintamente per le fasce dei professori ordinari e degli associati, per un numero di idoneità pari ai posti (da comunicare al Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno) che le Università intendono coprire per concorso, incrementati di una quota non inferiore al 20%. Le norme transitorie stabiliscono comunque che nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari e nelle prime quattro tornate per la fascia dei professori associati la quota di incremento sul fabbisogno indicato dagli Atenei sarà del 100% (con ulteriori percentuali in più, relativamente alla fascia degli associati, per determinate categorie di professori, assistenti, ricercatori, tecnici laureati specificamente indicati)..
In mancanza di richieste da parte degli Atenei, ogni cinque anni deve comunque essere bandito un posto per ciascun settore e fascia di docenza.
Inoltre, il decreto, che fissa anche l’elenco delle produzioni scientifiche e i titoli inerenti il concorso, stabilisce che nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari una quota pari al 25% del fabbisogno indicato dalle Università viene riservata ai professori associati con un’anzianità di servizio nella stessa fascia non inferiore a 15 anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell’insegnamento di materie ricompresse nel settore oggetto del bando o in settori affini.

Dal conseguimento dell’idoneità scientifica saranno quattro gli anni disponibili per partecipazione alle procedure di reclutamento da parte di chi aspira ad una docenza universitaria.