Home Personale Utilizzazioni 2017/2018, la valutazione del punteggio è riferita ai movimenti d’ufficio

Utilizzazioni 2017/2018, la valutazione del punteggio è riferita ai movimenti d’ufficio

CONDIVIDI

Qualche docente ci chiede se il punteggio del servizio pre ruolo in riferimento alle domande di utilizzazione 2017/2018, valga 6 punti come quello di ruolo.

Bisogna ricordare che il punteggio per le utilizzazioni si computa facendo uso delle tabelle dei movimenti d’ufficio e non quella dei movimenti a domanda. Per cui il servizio pre ruolo è calcolato 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per ogni anno scolastico successivo al quarto anno. Per cui se complessivamente un docente avesse un pre ruolo di 10 anni, totalizzerebbe per questo tipo di servizio 24 punti. Infatti per i primi 4 anni di pre ruolo avrebbe 12 punti e per gli altri 6 altri 12 punti, per un totale di 24 punti.

Tuttavia, come specificato nell’ipotesi di CCNI delle utilizzazioni del 21 giugno 2017, la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo titolare di cattedra o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale compie servizio. Nel caso l’istituto di titolarità non coincida con l’Istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.

Per quanto attiene i docenti titolari su ambito o su provincia e privi di incarico triennale, tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dagli Uffici Scolastici Regionali.

La valutazione è effettuata tenendo conto dei titoli posseduti entro il termine di scadenza delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegata al CCNI concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 11.04.2017 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni: 1) Nei titoli di servizio va valutato l’anno scolastico in corso; 2) per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; 3) l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; 4) in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; 5) per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 comma 1, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 244 del 08.4.2016, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma.