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Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale

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Dopo aver preso visione del disegno di legge AS 1693-A, il Consiglio universitario nazionale, nell’adunanza del 14 dicembre 2001 ha sottolineato, in sintesi, quanto segue:

 
 
“a) che i corsi di studio attivati nelle Istituzioni Afam presentano caratteristiche e contenuti finalizzati a fare acquisire allo studente abilità differenti rispetto a quelle universitarie;
b) che l’offerta formativa attivata dai due Sistemi di formazione, proprio in ragione dellerispettive e precipue peculiarità e del rispetto dell’autonomia, presenta una variegatura che non consente di stabilire equipollenze certe sulla base di generiche corrispondenze dei titoli di studio. Pertanto il riconoscimento delle eventuali equipollenze non potrà che essere deciso, caso per caso, con parere degli organi tecnici Cun e Cnam, sulla base di un puntuale esame del percorso formativo per il quale l’equipollenza è richiesta;
c) che, in particolare, proprio in ragione della diversità dei percorsi formativi tra i corsi di studio dei Conservatori e quelli universitari con il DM 28 settembre 2011 di attuazione dell’art. 29, c. 21 della Legge n. 240/2010 in corso di registrazione, è consentita agli studenti la doppia iscrizione ai Conservatori e alle Università;
d) che i titoli accademici di secondo livello sono attualmente rilasciati dalle Istituzioni Afam sulla base di un percorso sperimentale non ancora concluso e che pertanto le previste equipollenze (art. 1, c. 2) non potranno che essere statuite dopo la loro messa ad ordinamento”.
 
Nello stesso parere il Cun inoltra al ministro Profumo alcune richieste e cioè:
 
– che le equipollenze ai fini dei pubblici concorsi dei titoli di studio di I e di II livello stabilite in modo generico dall’attuale formulazione dell’art. 1, cc. 1 e 2, del DdL in oggetto, siano rinviate – una volta concluso il percorso di riordino dei percorsi formativi Afam – a decreti di natura non regolamentare del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, sentiti il Cun e il Cnam;
– che, in particolare, venga esclusa ogni equipollenza prevista al c. 2 dell’art. 1 dei diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle accademie di belle arti alla laurea magistrale appartenente alla classe LM4 “Architettura e ingegneria edile-architettura”;
– che venga confermato quanto disposto all’art. 3 c. 3 del DM 249/2010 in merito alla formazione degli insegnanti di discipline artistiche e musicali per la scuola di ogni ordine e grado;
– che per la formulazione del D.M. previsto all’art. 7 c. 5 di istituzione di idonee classi di laurea o di identificazione di equipollenze con le classi di laurea dell’area umanistica e dell’area scientifica già esistenti, sia previsto il parere obbligatorio dei due organi tecnici Cun e Cnam.

Per visionare il Parere del Cun del 14 dicembre 2011 nelle sue premesse e in forma integrale, consulta il box “Approfondimenti” di questa pagina.