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20.02.2026

Valutazione dirigenti scolastici: secondo l’ANP ci sono intepretazioni di alcuni USR che potrebbe mettere a rischio obiettività e trasparenza

Il nuovo Sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, introdotto con il D.M. n. 47/2025, che pure nasce con l’obiettivo di garantire criteri di oggettività, trasparenza e coerenza nella misurazione dei risultati, potrebbe funzionare in ben altro modo a causa di alcune interpretazioni applicative fornite da diversi Uffici Scolastici Regionali: lo sostiene l’ANP (Associazione nazionale presidi)

Al centro della contestazione vi è la lettura restrittiva della norma che prevede che, “in caso di mancato raggiungimento del livello minimo dei target per gravi e impreviste cause non imputabili direttamente al dirigente scolastico”, la procedura compensativa possa essere riconosciuta relativamente a un solo obiettivo.

Due fattispecie diverse

Secondo l’ANP, è necessario distinguere chiaramente tra due situazioni previste dal Sistema.
La prima riguarda il caso in cui un obiettivo non sia stato effettivamente raggiunto per cause esterne e non imputabili al dirigente. In questa circostanza, la norma consente una ridefinizione del punteggio, ma limitatamente a un solo obiettivo: si tratta, sottolinea l’associazione, di una misura eccezionale e compensativa.
Ben diversa è invece l’ipotesi in cui il dirigente integri la piattaforma con evidenze documentali per dimostrare che l’obiettivo è stato effettivamente conseguito, ma non risulta correttamente rilevato dal sistema informativo. In questo caso non si tratta di “sanare” un mancato risultato, bensì di correggere un errore tecnico o una rilevazione incompleta.

Il nodo interpretativo

Confondere le due fattispecie, applicando il limite del “solo obiettivo” anche alla rettifica di errori della piattaforma, costituisce per l’ANP un’interpretazione forzata e priva di fondamento normativo. Il limite previsto dal Sistema, infatti, si riferisce espressamente al mancato raggiungimento per cause esterne e non alla correzione di errori imputabili all’Amministrazione.

Una lettura restrittiva – sostiene l’associazione – rischierebbe di produrre effetti paradossali: più obiettivi effettivamente raggiunti potrebbero restare valutati con punteggio zero a causa di un limite tecnico, senza possibilità di piena correzione.

Una prospettiva che, secondo l’ANP, contrasta con i principi di oggettività e misurabilità della performance sanciti dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La posizione dell’ANP

L’associazione ribadisce tre punti fondamentali:

  • il limite del “solo obiettivo” riguarda esclusivamente il mancato raggiungimento per cause non imputabili al dirigente;
  • la rettifica di un errore di rilevazione non è una deroga discrezionale, ma un dovere dell’Amministrazione;
  • ogni obiettivo effettivamente conseguito deve essere valutato come tale, a prescindere dal numero di indicatori non rilevati per ragioni tecniche.

L’ANP chiede dunque agli Uffici Scolastici Regionali di adottare un’interpretazione coerente con il dato normativo e con i principi generali dell’ordinamento, evitando applicazioni penalizzanti.

Infine, in caso di esito negativo del contraddittorio, l’associazione invita i propri iscritti ad attivare la procedura di conciliazione davanti all’Organismo di garanzia nei termini previsti, dandone tempestiva comunicazione per consentire una tutela efficace del diritto al corretto riconoscimento dei risultati conseguiti.

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