Con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, molti docenti si trovano a fare i conti con giorni di ferie non ancora utilizzati. Tra impegni didattici, scrutini e attività collaterali, non è raro arrivare a fine anno scolastico senza aver goduto dell’intero periodo spettante.
La questione non è affatto banale: a seconda del tipo di contratto, le conseguenze possono essere molto diverse. Conoscere le regole in anticipo può fare la differenza tra perdere un diritto e saperlo tutelare nel modo corretto.
La fruizione delle ferie rappresenta un diritto costituzionale irrinunciabile sia per il personale docente di ruolo sia per quello non di ruolo ed è regolamentata dal CCNL Scuola. Le ferie possono essere fruite esclusivamente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.
Per il personale di ruolo è previsto, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie retribuito, con esclusione delle indennità relative a prestazioni aggiuntive o straordinarie e di quelle non corrisposte per dodici mensilità.
Per il personale non di ruolo, invece, le ferie maturano in proporzione al servizio prestato, secondo il rapporto previsto dal contratto: 30 giorni per i primi tre anni e 32 giorni dal quarto anno in poi.
I docenti possono usufruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni previa domanda al dirigente scolastico, che può sospenderle soltanto in presenza di motivate e urgenti esigenze di servizio.
Le ferie possono essere sospese in caso di malattia adeguatamente documentata, soprattutto se la situazione ha comportato un ricovero ospedaliero oppure si è protratta per più di tre giorni.
In questi casi il dipendente deve comunicare tempestivamente la situazione all’amministrazione, così da consentire gli accertamenti previsti.
Per il personale docente a tempo indeterminato, qualora le ferie vengano interrotte per cause imputabili al lavoratore, come malattia o infortunio, i giorni non fruiti possono essere recuperati entro l’anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
Nel caso in cui le ferie vengano sospese per esigenze di servizio, il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il rientro e per il periodo di ferie non goduto.
Per il personale docente con contratto a tempo determinato, una nota ministeriale del 28 marzo 2025 ha disposto che i dirigenti scolastici informino per iscritto i supplenti della possibilità di usufruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.
La comunicazione deve inoltre avvisare il personale della possibile perdita del diritto alla monetizzazione in caso di mancata fruizione delle ferie. La monetizzazione delle ferie non godute resta infatti consentita soltanto in casi eccezionali o alla cessazione del servizio.
Può inoltre essere riconosciuta quando la mancata fruizione delle ferie non dipende dal lavoratore, come nei casi di malattia, infortunio o congedo obbligatorio per maternità o paternità.