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08.10.2026

Allerta meteo e chiusra scuole, in arrivo piogge torrenziali. Per adesso scuole chiuse nel Lazio, in Campania e Toscana

In questi giorni imperversano, in diverse regioni italiane, delle condizioni meteorologiche estreme che potrebbero portare alla chiusura di diverse scuole anche in Sicilia e Calabria. Per adesso l’allerta meteo è scattata in Campania, Lazio e Toscana dove è già prevista la chiusra di diverse scuole.

Allerta meteo in Campania, Lazio e Toscana

Per domani venerdì 9 ottobre, diverse scuola del Lazio, Toscana e Campania resteranno chiuse per “Allerta Meteo”. I primi avvisi sono già stati diramati nel pomeriggio di oggi giovedì 8 ottobre, ma tanti provvedimenti arriveranno nella giornata di venerdì 9 ottobre per la chiusra del sabato 10 ottobre.

In Campania la Protezione Civile Regionale ha prorogato l’allerta meteo che era già in vigore: il livello di criticità è aumentato in alcune zone. Dalle ore 15 di giovedì 8 ottobre 2026 e fino alle ore 15 di venerdì 9 ottobre 2026 è allerta arancione sulla Zona 1, che comprende Napoli, la Piana campana, l’area vesuviana e le isole del Golfo (Ischia, Capri e Procida). Sul resto della regione l’allerta sarà gialla. Quindi in Campania il sindaco di Ercolano ha disposto la chiusura delle scuole, così come hanno fatto i primi cittadini di Afragola, Torre del Greco, Portici, Calvizzano, Melito di Napoli.

Il centro funzionale regionale del Lazio ha emesso un avviso di criticità idrologica e idraulica valido per 18-24 ore, la conseguenza che nella giornata di venerdì 9 ottobre le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse nei territori di Anzio e Nettuno.

Il mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre anche in Toscana c’è stata un'”Allerta Meteo” con scuole chiuse nel pisano, livornese, pistoiese e grossetano.

Maltempo scende anche in Calabria e Sicilia

Il maltempo sta scendendo a sud, per sabato 10 ottobre è prevista anche un “Allerta Meteo” pure in Calabria e in Sicilia. Dobbiamo sottolineare che la chiusura delle scuole per eventi meteorologici non determina un recupero dei giorni di lezione e non prevede la possibilità di attivar elezioni online a distanza.

Scuole chiuse per Allerta Meteo: nessun recupero

In merito agli obblighi di servizio nei casi di sospensione delle attività didattiche o di chiusura totale delle scuole per neve, alluvioni e qualsiasi altra causa di forza maggiore, compresi la chiusura della scuola per disinfestazione, concorsi ed elezioni, si ritiene acclarato che non si debba assoggettare il personale docente ad alcun recupero orario.

È utile sapere che la chiusura della scuola per allerta meteo, rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico. 
Nell’art. 1256 del Codice civile è scritto che l’obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore , la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui il docente o il personale scolastico, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, e quindi non è soggetto ad alcun tipo di recupero.

Niente DAD se c’è Allerta Meteo

È utile ricordare che l’art.1 del CCNI sulla Didattica Digitale Integrata specifica i casi in cui si può ricorrere alla DDI.

In tale norma è scritto che fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado, ovvero nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza.

Appare del tutto chiaro che la Didattica Digitale Integrata può essere attivata solamente nel caso della sospensione della tradizionale didattica in presenza per causa emergenziale dovuta al diffondersi del contagio da Coronavirus, non per altre situazioni come per esempio la chiusura della scuola per “Allerta Meteo”.

Se un sindaco chiude le scuole per allerta meteo indicata dalla Protezione Civile, il Dirigente scolastico non potrebbe ordinare ai docenti di attivare, durante la chiusura della scuola, l’attività della didattica digitale integrata, se lo facesse attuerebbe una condotta antisindacale e ne risponderebbe in prima persona.

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