Altro caso simile a quello che si è verificato nel catanese, solo poche ore fa: un’alunna è caduta dalla finestra di una scuola di Perugia.
La caduta della ragazza, della quale al momento non si conoscono le condizioni, sarebbe stata attutita dal tetto di un’aula che si trova al di sotto della finestra, riducendo notevolmente lo spazio di caduta. La ragazza era sola nell’aula e il suo corpo è stato visto da alcuni compagni che hanno sentito un rumore secco e poi le urla. Lo riporta Perugia Today.
La giovane, di sedici anni, è stata ricoverata per politraumi e sottoposta ad accertamenti.
Anche nel caso avvenuto in Sicilia la vittima dell’incidente ha sedici anni. Sul posto i soccorsi del 118 e i Carabinieri. Si starebbe cercando di capire se si tratti di un gesto volontario. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.
Per comprendere se vi siano responsabilità giuridiche della scuola — penali o civili — è utile conoscere il concetto di culpa in vigilando.
Come già riportato in alcuni nostri articoli, la culpa in vigilando è la responsabilità che ricade su chi ha il dovere di sorvegliare, qualora la mancata vigilanza provochi danni. È una forma di responsabilità presunta: non serve dimostrare che chi vigilava fosse colpevole in senso soggettivo, ma che non abbia adempiuto all’obbligo oggettivo di sorveglianza.
Il riferimento normativo principale è l’articolo 2048 del Codice Civile italiano, secondo cui i genitori, i tutori e chi ha comunque diritto o dovere di vigilanza sugli alunni rispondono dei danni causati da questi, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto (la cosiddetta prova liberatoria).
La prova liberatoria consiste nel dimostrare che:
Nel contesto scolastico, questo obbligo si estende non solo durante le lezioni, ma anche in tutti gli spazi e momenti in cui gli alunni si trovano sotto la responsabilità della scuola: cortili, spazi comuni, spostamenti interni, ricreazione, uscita dalla scuola, attività esterne, etc.
Vi sono, inoltre, elementi che possono modulare la responsabilità:
Sarà compito della magistratura accertare se la scuola e i singoli docenti abbiano adempiuto al loro dovere con la diligenza richiesta, se si siano adottate misure preventive adeguate, e se il danno fosse evitabile. Se sì, la scuola potrebbe essere responsabile civilmente e/o penalmente per culpa in vigilando; se invece riuscissero a dimostrare che nulla avrebbe potuto impedire l’evento, potrebbero difendersi con la prova liberatoria.