Cinque commi (706-710) dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2026 affrontano il tema dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità.
La disposizione mira alla attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e si inserisce nel più ampio quadro normativo volto a garantire il principio di inclusività, assicurando pari diritti all’istruzione e alla partecipazione scolastica su tutto il territorio nazionale.
Contenuto e finalità del LEP
La legge prevede il LEP in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione sia finalizzato a garantire un supporto adeguato, permanente e personalizzato agli studenti con disabilità certificata in età evolutiva, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione.
Costituiscono componenti fondamentali del LEP:
Il riferimento centrale resta il Piano educativo individualizzato (PEI), strumento cardine del percorso di inclusione, che individua modalità di sostegno, risorse professionali, interventi educativi e assistenziali necessari a garantire la piena partecipazione dello studente alla vita scolastica.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina – sottolinea la norma – si innesta nel sistema delineato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che riconosce il diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni con disabilità in tutti gli ordini e gradi di scuola, e dai decreti legislativi n. 66 del 2017 e n. 96 del 2019, che hanno rafforzato l’impianto dell’inclusione scolastica.
In particolare, ricorda la legge di bilancio, il decreto legislativo n. 66 del 2017 ha introdotto un approccio fondato sul modello biopsicosociale dell’ICF dell’Organizzazione mondiale della sanità, prevedendo:
Il ruolo dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione
Il comma 707 della legge di bilancio richiama espressamente l’importanza del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, figura prevista dalla normativa vigente ma non ancora uniformemente definita sul territorio nazionale.
In tale ambito assume rilievo la figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM), professionista che collabora alla progettazione del PEI, promuove l’autonomia dello studente, favorisce la comunicazione, la socializzazione e l’integrazione scolastica, operando in raccordo con docenti, famiglie e servizi territoriali.
L’ASACOM – come è noto – si colloca in una posizione distinta rispetto all’insegnante di sostegno e al personale ausiliario, svolgendo una funzione di mediazione educativa e relazionale essenziale per l’effettività del diritto allo studio.
Il registro nazionale del fabbisogno
Il comma 708 prevede che entro il 31 dicembre 2027 sia pienamente alimentato un registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale delle ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti.
Il registro, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, è alimentato dai dati raccolti dal Ministero dell’istruzione e del merito tramite il Sistema informativo dell’istruzione (SIDI), nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Un apposito decreto definirà criteri tecnici, modalità di accesso e tipologie di dati necessari alla quantificazione del fabbisogno a livello territoriale.
Misure transitorie e obiettivi di servizio (2026–2027)
In attesa della piena operatività del registro nazionale, il comma 4 introduce una disciplina transitoria per gli anni 2026 e 2027, individuando uno specifico obiettivo di servizio volto a garantire l’attivazione e il potenziamento dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione nei territori maggiormente carenti.
Gli enti territoriali sono tenuti ad assicurare l’erogazione del servizio, ove previsto dal PEI, garantendo una media oraria annua non inferiore a 50 ore per studente certificato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Tale parametro costituisce un obiettivo di riferimento e non un vincolo rigido di spesa, essendo soggetto ad adeguamenti in funzione delle risorse e della platea dei beneficiari.
Copertura finanziaria
Le nuove norme non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La copertura finanziaria è assicurata mediante:
Il modello adottato è quello del cofinanziamento tra Stato ed enti territoriali, volto a ridurre i divari territoriali e a garantire una distribuzione equa delle risorse, in coerenza con il sistema dei fabbisogni standard.