Il Decreto Ministeriale n. 226 del 2022 disciplina il percorso relativo all’anno di formazione e prova dei docenti neoimmessi in ruolo, definendo le modalità del test finale e i criteri di valutazione delle competenze professionali, sia nell’ambito della didattica sia nell’organizzazione scolastica.
Il percorso prevede almeno 50 ore di formazione obbligatoria, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio, finalizzate a consolidare gli standard professionali richiesti al personale docente. Ma chi deve svolgere l’anno di prova nel 2026/2027 e quali condizioni sono necessarie per superarlo?
Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 226/2022, sono tenuti a svolgere il periodo di formazione e prova:
Il superamento dell’anno di formazione e prova è subordinato al raggiungimento di due requisiti temporali obbligatori:
Per i docenti con contratto part-time, i giorni richiesti vengono ridotti proporzionalmente all’orario di servizio previsto dal contratto.
Il percorso di formazione obbligatoria prevede 50 ore complessive, articolate in quattro tipologie di attività:
Al termine dell’anno scolastico, generalmente nei primi giorni di luglio, il Comitato di valutazione, con la partecipazione del docente tutor, si riunisce per esprimere un parere sul percorso svolto dal docente neoassunto.
La valutazione prende in considerazione la documentazione contenuta nel Portfolio INDIRE e il test finale, volto ad accertare la capacità del docente di applicare concretamente le competenze teoriche, metodologiche e disciplinari acquisite.
Conclusa la procedura, il dirigente scolastico, acquisito il parere del Comitato di valutazione, obbligatorio ma non vincolante, ed esaminata la documentazione istruttoria, emana il provvedimento finale relativo al superamento dell’anno di formazione e prova.
Qualora il dirigente scolastico rilevi carenze nelle competenze professionali richieste, può emanare un provvedimento motivato di ripetizione del periodo di prova.
La normativa prevede che l’anno di prova possa essere ripetuto una sola volta. Un eventuale secondo esito negativo comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le disposizioni applicabili.