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03.11.2026

Anno di formazione e prova neo immessi in ruolo docenti 2026/2027

Il Decreto Ministeriale n. 226 del 2022 disciplina il percorso relativo all’anno di formazione e prova dei docenti neoimmessi in ruolo, definendo le modalità del test finale e i criteri di valutazione delle competenze professionali, sia nell’ambito della didattica sia nell’organizzazione scolastica.

Il percorso prevede almeno 50 ore di formazione obbligatoria, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio, finalizzate a consolidare gli standard professionali richiesti al personale docente. Ma chi deve svolgere l’anno di prova nel 2026/2027 e quali condizioni sono necessarie per superarlo?

Anno di formazione e prova docenti 2026/2027: chi deve svolgerlo

Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 226/2022, sono tenuti a svolgere il periodo di formazione e prova:

  • I docenti vincitori di concorso, immessi in ruolo a partire dal 1° settembre 2026.
  • I docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.
  • I docenti che hanno ottenuto un passaggio di ruolo.
  • I docenti tenuti a ripetere l’anno di prova, a seguito di una valutazione finale sfavorevole, oppure che devono svolgerlo nuovamente per altri motivi.

Anno di prova: quanti giorni di servizio sono necessari?

Il superamento dell’anno di formazione e prova è subordinato al raggiungimento di due requisiti temporali obbligatori:

  • 180 giorni di servizio effettivo, nel cui computo rientrano anche le domeniche e i giorni festivi, secondo le disposizioni previste.
  • 120 giorni di attività didattiche, comprendenti le lezioni, gli scrutini, gli esami e le altre attività funzionali all’insegnamento.

Per i docenti con contratto part-time, i giorni richiesti vengono ridotti proporzionalmente all’orario di servizio previsto dal contratto.

Percorso formativo: come sono suddivise le 50 ore?

Il percorso di formazione obbligatoria prevede 50 ore complessive, articolate in quattro tipologie di attività:

  • 6 ore di incontri a livello territoriale: dedicate alla presentazione delle linee strategiche del percorso formativo e alla condivisione delle risultanze.
  • 12 ore di laboratori formativi: incentrati su tematiche scolastiche quali inclusione, digitalizzazione e contrasto alla dispersione scolastica.
  • 12 ore di attività peer-to-peer: svolte in classe attraverso l’osservazione reciproca tra docente neoassunto e tutor. Il docente in anno di prova osserva il tutor durante le lezioni e, successivamente, viene osservato dal collega esperto. L’attività mira a migliorare la pratica didattica e a favorire una riflessione sulle metodologie di insegnamento.
  • 20 ore di formazione online: da svolgere sulla piattaforma INDIRE, attraverso la documentazione del percorso e la compilazione del Portfolio professionale. Quest’ultimo raccoglie le competenze acquisite nella didattica, nei processi inclusivi, nella gestione della classe e nella conoscenza della legislazione scolastica.

Valutazione finale: come si supera l’anno di prova?

Al termine dell’anno scolastico, generalmente nei primi giorni di luglio, il Comitato di valutazione, con la partecipazione del docente tutor, si riunisce per esprimere un parere sul percorso svolto dal docente neoassunto.

La valutazione prende in considerazione la documentazione contenuta nel Portfolio INDIRE e il test finale, volto ad accertare la capacità del docente di applicare concretamente le competenze teoriche, metodologiche e disciplinari acquisite.

Conclusa la procedura, il dirigente scolastico, acquisito il parere del Comitato di valutazione, obbligatorio ma non vincolante, ed esaminata la documentazione istruttoria, emana il provvedimento finale relativo al superamento dell’anno di formazione e prova.

Cosa succede se non si supera l’anno di prova?

Qualora il dirigente scolastico rilevi carenze nelle competenze professionali richieste, può emanare un provvedimento motivato di ripetizione del periodo di prova.

La normativa prevede che l’anno di prova possa essere ripetuto una sola volta. Un eventuale secondo esito negativo comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le disposizioni applicabili.

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